Cassazione Civile, Ordinanza n. 30752/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dalla motivazione emerge che la controversia riguardava un rapporto di impiego a tempo determinato nel settore pubblico e la pretesa del lavoratore alla stabilizzazione del rapporto, con conseguente assunzione a tempo indeterminato. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo di ricorso era formulato ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., ma era inammissibile perché non specificava in quali atti dei gradi di merito fossero stati menzionati i documenti richiamati, né li localizzava. Inoltre, la censura non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l’esistenza di un diritto incondizionato alla stabilizzazione, osservando che la normativa di riferimento prevede solo l’inclusione in una graduatoria da utilizzare per le successive assunzioni e che, in ogni caso, l’appellante non aveva dimostrato di essersi collocato in posizione utile per l’assunzione nel periodo in cui era sospeso dal servizio. Il secondo motivo, che denunciava violazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 2 della l. n. 604/1966, degli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla valutazione sulla risoluzione anticipata del rapporto di impiego a tempo determinato, è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
La censura formulata sotto il profilo del vizio processuale è stata dichiarata inammissibile perché non indicava specificamente gli atti dei gradi di merito in cui i documenti sarebbero stati menzionati e non li localizzava.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla prospettata risoluzione anticipata del rapporto di impiego a tempo determinato.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla disciplina del recesso e della risoluzione anticipata del rapporto.
artt. 55-bis e 55-ter d.lgs. n. 165/2001
Richiamati nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla valutazione sulla risoluzione anticipata del rapporto di impiego pubblico a tempo determinato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio processuale richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti richiamati, nonché la loro localizzazione nei precedenti gradi di giudizio; in difetto la censura è inammissibile.
- Una censura non è idonea se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: occorre attaccare tutti i fondamenti decisivi della decisione, altrimenti il motivo non può essere accolto.
- In tema di stabilizzazione del rapporto nel pubblico impiego, la previsione normativa di una graduatoria per successive assunzioni non equivale a un diritto incondizionato all’assunzione a tempo indeterminato.
- Chi invochi il diritto all’assunzione o alla stabilizzazione deve provare di trovarsi in posizione utile secondo i criteri e il periodo rilevanti; in mancanza di tale prova, la pretesa non può essere accolta.
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