Cassazione Civile, Ordinanza n. 30751/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dal rapporto di lavoro dirigenziale di un dirigente di prima fascia del ministero, che aveva ottenuto in primo grado alcune statuizioni favorevoli: riconoscimento della retribuzione di risultato per il 2013, accertamento dell'illegittimità del conferimento di un incarico di studio e ricerca, riconoscimento del diritto a un incarico gestionale di direzione generale dal febbraio 2014 e liquidazione del danno; erano state inoltre proposte domande ulteriori sul risultato 2014, sulla dequalificazione professionale e sul carattere mobbizzante delle condotte ministeriali. La Corte d'appello, riformando la decisione, aveva rigettato le domande residue ritenendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, al dirigente fosse stato offerto un incarico di studio e che egli avesse scelto di permanere fuori ruolo, senza vantare un diritto all'assegnazione di uno specifico incarico generale in luogo di altri incarichi fungibili. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione, il dirigente ha chiesto la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse commesso un errore di fatto, poiché avrebbe supposto l'esistenza di una proposta e di un conferimento di incarico di studio che, secondo il ricorrente, non erano mai avvenuti; a suo dire, la decisione di legittimità si sarebbe fondata su un documento inesistente e su una erronea supposizione circa la fungibilità degli incarichi, con conseguente travisamento decisivo del fatto. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell'errore revocatorio, perché la questione relativa all'offerta o meno di un incarico di studio era stata già dedotta nel giudizio di legittimità ed era stata oggetto di valutazione; non si trattava quindi di una svista materiale su un fatto incontestato, ma di una questione controversa decisa dalla Corte sulla base delle allegazioni e degli atti. La Corte ha ribadito che la revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. presuppone un errore di percezione interno al solo giudizio di cassazione, avente ad oggetto un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e non già una critica alla valutazione compiuta nel merito o un errore che investa questioni già controverse. Ha inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e non su un punto controverso già deciso
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti rigorosi dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
il ricorso deve essere specifico; non è sufficiente trascrivere ampi stralci degli atti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata
la deduzione di omessa pronuncia o travisamento della domanda deve essere specifica e riferita al reale contenuto delle censure trattate
la censura non può risolversi in un generico richiamo a violazioni del dovere decisorio del giudice
la doglianza sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in revocazione se investe un accertamento controverso
lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio non integra, di per sé, errore revocatorio
il richiamo alle regole di motivazione deve essere sorretto da puntuale indicazione delle specifiche carenze della sentenza
art. 20 CCNL di area
il mero richiamo alla norma contrattuale, senza spiegazione del suo contenuto precettivo e della sua rilevanza nel caso concreto, è inconferente
le censure su correttezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa devono essere sviluppate in modo specifico e non solo assertivo
art. 97 Cost.
il principio di imparzialità e buon andamento non basta, da solo, a fondare la revocazione quando la questione sia stata già discussa e valutata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto interno al giudizio di legittimità, consistente in una svista percettiva su un fatto decisivo, oggettivamente incontrovertibile e non discusso tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare la valutazione compiuta dal giudice su un fatto controverso o la correttezza del ragionamento giuridico seguito nella decisione.
- Quando il fatto asseritamente travisato è stato già oggetto di specifica deduzione e di esame nella sentenza impugnata, il rimedio esperibile non è la revocazione ma, se del caso, gli ordinari mezzi di impugnazione nei limiti consentiti.
- Il ricorso per cassazione e, a maggior ragione, l'istanza di revocazione richiedono specificità: non è sufficiente la trascrizione di atti o norme senza individuare con precisione l'errore decisivo della decisione impugnata.
- In tema di incarichi dirigenziali pubblici, la doglianza sul mancato conferimento di uno specifico incarico non consente, di per sé, di superare un accertamento di merito circa l'offerta di incarichi fungibili e la scelta del dirigente di mantenere una diversa collocazione funzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30748/2025 del 22/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30749/2025 del 22/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30750/2025 del 22/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30752/2025 del 22/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30757/2025 del 22/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2025 del 21/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →