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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30749/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente pubblico trasferito dal MIUR al MIBAC, che rivendicava la corresponsione di importi non percepiti a titolo di retribuzione individuale di anzianità, o comunque di voci equivalenti ("importo classe", salario di anzianità), sostenendo che tali somme dovessero essergli mantenute senza assorbimento nel nuovo impiego e, in subordine, che il Ministero fosse responsabile del preteso inadempimento con conseguente diritto al risarcimento. In appello il Ministero aveva ottenuto il rigetto delle domande; il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) tardività dell’appello ministeriale e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per asserita idoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve; 2) e 3) erronea interpretazione del D.M. 31.3.2005 e del CCNL scuola circa la natura e la spettanza della retribuzione individuale di anzianità; 4) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla ricostruzione della domanda e alla ritenuta mancata contestazione della correttezza dell’adempimento ministeriale; 5) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a base della decisione il principio di riassorbibilità degli assegni ad personam; 6) omessa pronuncia sulla domanda subordinata risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso l’amministrazione, in presenza della contumacia dell’ente pubblico autonomo, non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, dovendo la notificazione essere effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale ex art. 11, comma 2, l. n. 1611/1933. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché miravano a rivalutare l’interpretazione del decreto del 31.3.2005 e comunque non coglievano la ratio decidendi, fondata sull’assenza di base normativa per la non riassorbibilità dell’emolumento. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la censura non incideva sulla domanda effettivamente proposta. Ha respinto il quinto motivo affermando che il giudice d’appello può confermare la decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o qualificazione giuridica, restando nell’ambito del petitum e della causa petendi. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, poiché il rigetto della domanda principale per insussistenza del diritto comportava il rigetto implicito della subordinata risarcitoria. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi di violazione di legge, ma le censure che in realtà mirano a contestare l'accertamento di fatto o l'interpretazione del giudice di merito sono dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per le censure di error in procedendo e omessa pronuncia, ma la Corte verifica in concreto l’effettiva incidenza della doglianza sul decisum.

  • artt. 292, 324, 325, 326, 417 bis, 434 e 479 c.p.c.

    Sono invocati per sostenere la tardività dell’appello e il passaggio in giudicato, ma la Corte esclude che la notifica eseguita presso la sede dell’amministrazione fosse idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in funzione di giudicato, ma la Corte nega che si fosse formato il giudicato per mancata decorrenza del termine breve.

  • art. 11 R.D. n. 1611/1933

    La notifica della sentenza nei confronti dell’ente pubblico autonomo deve avvenire presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale individuato dal comma 2; la contumacia dell’ente non rende irrilevante tale forma.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per l’impugnazione decorre solo da notificazione idonea; nel caso concreto la notificazione alla sede dell’amministrazione non lo ha fatto decorrere.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per l’interpretazione del decreto del 31.3.2005, ma le censure sono reputate inammissibili perché dirette a sovrapporre una diversa lettura del fatto negoziale.

  • artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.

    I canoni ermeneutici sono richiamati dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che l’interpretazione dell’atto è questione di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione effettiva dei canoni.

  • CCNL Comparto Scuola 24.7.2003

    È invocato dal ricorrente per sostenere l’equivalenza tra importo classe e retribuzione individuale di anzianità, ma la Corte rileva che la domanda non supera il difetto di base normativa della pretesa non riassorbibilità.

  • D.M. 31.3.2005

    Il decreto è interpretato dai giudici di merito come contenente una previsione eventuale e condizionata, non sufficiente a fondare la corresponsione stabile e non riassorbibile della voce retributiva.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati per denunciare ultrapetizione e valutazione del materiale di causa; la Corte esclude il vizio perché la decisione resta entro il petitum e può fondarsi su elementi istruttori agli atti.

  • art. 342 c.p.c.

    È evocato per contestare il contenuto dell’appello, ma la Corte ritiene che la questione della riassorbibilità rientrasse nella cornice devolutiva della causa.

  • artt. 1218 e 1228 c.c.

    Sono richiamati nella domanda subordinata risarcitoria per inadempimento, ma il rigetto della pretesa principale esclude in radice il relativo inadempimento e quindi ogni risarcimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di enti pubblici dotati di autonoma personalità giuridica, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione deve essere eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale indicato dall’art. 11, comma 2, l. n. 1611/1933; la contumacia dell’ente nel primo grado non rende efficace una notifica eseguita presso la sola sede amministrativa.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, gli assegni ad personam sono tendenzialmente riassorbibili in assenza di una specifica previsione di legge, regolamento o atto amministrativo che li qualifichi come non riassorbibili o ne garantisca la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi in una richiesta di nuova interpretazione del fatto negoziale o dell’atto amministrativo; in cassazione è necessario indicare specificamente il canone violato e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Il giudice di appello può confermare la decisione con una diversa ricostruzione dei fatti o con una diversa qualificazione giuridica, purché resti nell’ambito del petitum e della causa petendi; ciò non integra ultrapetizione né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Il rigetto della domanda principale per insussistenza del diritto comporta il rigetto implicito della domanda subordinata risarcitoria fondata sul medesimo presupposto di inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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