Cassazione Civile, Ordinanza n. 30750/2025 del 22/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa di una beneficiaria di borsa di studio alla rideterminazione triennale dell’importo in conseguenza degli incrementi contrattuali riconosciuti al personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte di appello aveva già deciso sull’"an" del diritto con sentenza n. 618/2018, mentre nel presente giudizio si discuteva del solo "quantum" del credito. Il Ministero e l’Università hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva definito la quantificazione, deducendo violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la Corte territoriale sospeso il giudizio sul quantum in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sull’an; secondo i ricorrenti, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione contro la decisione sull’an avrebbe travolto anche la domanda relativa alla quantificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza n. 34403/2022, che ha cassato la precedente sentenza n. 616/2018 della Corte di appello di Milano e ha rigettato nel merito l’originaria domanda di rideterminazione triennale della borsa di studio. In applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione della decisione sull’"an" ha automaticamente travolto la sentenza sul "quantum", rendendo privo di utilità il ricorso proposto contro quest’ultima. La Corte ha inoltre compensato le spese di lite. Ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o di originaria inammissibilità/improponibilità.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe imposto la sospensione necessaria del giudizio sul quantum in pendenza della decisione pregiudiziale sull’an; la Corte non ne accoglie la censura perché la sopravvenuta cassazione della decisione sull’an rende il ricorso sul quantum privo di interesse.
la cassazione della sentenza non definitiva sull’an determina l’automatica caducazione della sentenza definitiva sul quantum, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto avverso quest’ultima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la declaratoria è di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, e non di rigetto o di inammissibilità/improponibilità originaria.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità sul quantum, la decisione sull’an viene cassata e la domanda originaria viene respinta nel merito, il ricorso contro la pronuncia sul quantum diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cassazione della sentenza pregiudiziale produce, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione automatica della decisione dipendente, senza che occorra una specifica statuizione di assorbimento o di cessazione della materia del contendere.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. perde rilievo pratico quando, nelle more, viene meno il presupposto stesso dell’interesse all’impugnazione per effetto della definizione del rapporto pregiudiziale.
- La declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse non equivale a rigetto né a inammissibilità originaria e non comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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