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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36527/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso dell'90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992, presentata da un lavoratore dipendente colpito dal sisma in Sicilia del dicembre 1990. Dopo il diniego tacito, il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso integrale di Euro 7.490,88. L'Amministrazione aveva però corrisposto solo il 50% della somma, oltre accessori. In sede di ottemperanza il contribuente aveva chiesto l'esecuzione integrale del giudicato e la CTR aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia, ricorrendo per cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato, degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 2969 c.c., sostenendo che lo ius superveniens avrebbe imposto la riduzione al 50% del rimborso e che la CTR avesse erroneamente richiesto alla stessa Amministrazione la prova dell'insufficienza dei fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione. La Corte ha però precisato che la normativa sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale ormai accertato con giudicato, ma solo sulle modalità di esecuzione del rimborso in sede di ottemperanza. Pertanto il giudice del rinvio dovrà verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza consentire alcuna falcidia definitiva del credito giudizialmente accertato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato che riconosce un diritto al rimborso fiscale, la normativa sopravvenuta che limiti le risorse disponibili non incide sul titolo sostanziale del credito già accertato, ma solo sulle modalità di esecuzione.
  • In caso di incapienza dei fondi stanziati, il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità effettiva delle risorse e, se necessario, disporre specifiche misure di attuazione della decisione, anche mediante commissario ad acta e strumenti di contabilità pubblica, senza poter considerare estinto o ridotto definitivamente il credito del contribuente.
  • Il pagamento parziale del 50% di un rimborso fiscalmente dovuto, quando il giudicato abbia riconosciuto l'intero importo, non integra di per sé piena ottemperanza della sentenza passata in giudicato.
  • La disciplina della capienza finanziaria e della riduzione percentuale opera sul piano procedurale-contabile dell'effettuazione del rimborso, non sul piano del diritto sostanziale alla ripetizione dell'indebito o al beneficio fiscale riconosciuto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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