Sentenza del 12/03/2025 n. 6568 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dalle importazioni, il 19, 20 e 22 marzo 2018, di olio tunisino dichiarato extravergine e ammesso al regime di perfezionamento attivo in sospensione dei dazi, subordinatamente alla qualità extravergine sia del prodotto importato sia di quello riesportato. Il panel test e due controanalisi svolte in Italia riclassificarono l’olio come vergine. La società contestò la riclassificazione, l’avviso di pagamento dei dazi e le sanzioni, lamentando vizi della verbalizzazione e delle analisi, inattendibilità dei panel test, mancato coinvolgimento di un panel tunisino e illegittima svalutazione delle proprie analisi e certificazioni. Invocò inoltre l’esimente dell’errore delle autorità e la buona fede. L’Agenzia contestò invece l’annullamento delle sanzioni, sostenendo che la diligenza andasse valutata rispetto alle condizioni del regime di perfezionamento attivo, non soltanto sulla base delle verifiche svolte prima dell’importazione.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due giudizi. Ha rigettato il ricorso della società contro la sentenza n. 53/2023 sulla riclassificazione: ha ritenuto legittimo il sistema tipizzato di panel test e controanalisi; non è dovuta la consegna d’ufficio del rendiconto del capo panel, il termine di cinque giorni per l’invio dei campioni è ordinatorio e la Tunisia non è uno Stato membro ai fini della regola europea sulle controanalisi. Le analisi private e gli altri elementi dedotti non potevano sostituire l’esito della procedura normativa. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi sulla verbalizzazione, sull’omesso esame e sulla motivazione. Quanto alla sentenza n. 57/2023, ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: per verificare il rispetto delle condizioni del perfezionamento attivo e la responsabilità sanzionatoria occorre considerare il regime doganale dopo la dichiarazione di vincolo e l’intera gestione della merce, comprese le operazioni successive affidate all’importatore, non solo le analisi e i certificati del Paese d’origine. Il secondo motivo dell’Agenzia è rimasto assorbito; i ricorsi principale e incidentale della società sono stati rigettati. La sentenza n. 57/2023 è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese. La società deve inoltre versare l’ulteriore contributo unificato per il ricorso principale e per quello incidentale.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2568/1991, art. 2, paragrafi 1 e 2, e Allegato XII
In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell'ottica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo ( Cass. n.13081 del 2020 ). Pertanto, non può prescindersi, nella definizione dell'olio di oliva extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano.
La classificazione come extravergine richiede sia i requisiti chimico-fisici sia quelli organolettici. La valutazione sensoriale va effettuata secondo la procedura regolamentare; se il primo panel non conferma la categoria dichiarata, la conformità può essere accertata attraverso le due controanalisi previste, non mediante prove estranee a tale procedura.
Regolamento CEE n. 2568/1991, art. 2, paragrafo 3
L'avverbio "altrimenti" fa comprendere che il termine di cinque giorni è ordinatorio e non perentorio, e non è condizione di validità della prova, indicandosi le cautele da osservare nel caso in cui il termine non venga rispettato.
Il termine per inviare i campioni al laboratorio è ordinatorio: il suo superamento non invalida automaticamente l’analisi, purché siano adottate le cautele necessarie a evitare il degrado o il danneggiamento dei campioni.
D.L. n. 83/2012, art. 43, comma 1-ter.5
Tale disposizione però si applica con riferimento alle analisi organolettiche effettuate sugli "oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana...". La norma è, dunque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il Made in Italy.
L’obbligo di verbalizzazione dettagliata previsto da questa disposizione riguarda gli oli che recano o evocano un’origine italiana; non si estende, per ciò solo, all’olio tunisino oggetto della controversia.
Legge n. 241/1990, art. 25, comma 2
Sul piano della normativa comunitaria, il punto 7.1. dell' Allegato XII al Reg. CE n. 2568/91 prevede che il capo panel "Redige un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condizioni previste" senza prescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell' art. 25 , comma 2, della legge 241/90 .
Il rendiconto del capo panel non deve essere consegnato automaticamente all’interessato; i risultati restano accessibili secondo le regole sull’accesso documentale.
Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), art. 79, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera b), e 4
In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dall'inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale speciale del perfezionamento attivo, essendosi accertato che la merce importata e sottoposta al vincolo del perfezionamento attivo non era conforme ai parametri previsti per la classificazione come olio extravergine d'oliva, rientrante tra le "condizioni stabilite per il vincolo delle merci" al regime speciale.
L’obbligazione doganale può sorgere se, dopo l’accettazione della dichiarazione, risulta non rispettata una condizione essenziale per vincolare le merci a un regime speciale. È debitore chi era tenuto a rispettare quella condizione e, nei casi previsti, anche chi ha fornito dati inesatti conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’inesattezza.
D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), artt. 302 e seguenti, in particolare art. 303
La questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfezionamento attivo, quale primo momento in cui si può parlare di "importazione" della merce con verifica delle condizioni per l'applicazione del regime speciale, è fondata, dovendosi aver riguardo al regime del perfezionamento attivo a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. T.U.L.D.
Per le sanzioni occorre riferirsi al momento in cui la merce è vincolata al regime speciale mediante dichiarazione doganale e verificare il rispetto delle relative condizioni, non fermandosi alla precedente introduzione della merce in deposito.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6
Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 introduce il principio di colpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave, che sussiste "quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari"; l'art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa.
La responsabilità sanzionatoria richiede una condotta colpevole; l’errore sul fatto può escludere la punibilità se non è dovuto a colpa. Una volta provata dall’Amministrazione la violazione tipica, spetta al trasgressore dimostrare l’assenza di colpa.
Occorre che "l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall' art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 " ( Cass. n. 14030 del 2012 ; Cass. n. 13068 del 2011 ; Cass. n. 22329 del 2018 ).
Accertata la violazione, opera una presunzione di colpa e l’interessato deve provare di avere agito senza dolo o negligenza.
La Cassazione la richiama, insieme alla disciplina sanzionatoria nazionale, come parte del quadro applicabile alle sanzioni doganali in assenza di una disciplina sanzionatoria unionale armonizzata.
Regolamento UE n. 952/2013, art. 119
Atteso che quella certificazione si è comunque rivelata inesatta, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello Stato importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria ( reg. Cee n. 2568/91 ), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'"errore attivo" dell'Autorità extra UE (cioè che "le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale") - rimasto del tutto indimostrato, non essendosi neppure accertato che le analisi svolte in Tunisia non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito "per la durata delle operazioni commerciali in questione...con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale".
Lo sgravio per errore delle autorità non discende automaticamente da un certificato straniero: occorre dimostrare i presupposti normativi dell’errore non ragionevolmente rilevabile e la buona fede, intesa come diligenza durante l’intera operazione commerciale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo per omesso esame riguarda un fatto storico discusso e decisivo, non singole prove, argomenti o valutazioni del giudice. Inoltre, in caso di doppia conforme, opera la preclusione indicata dalla sentenza salvo che siano dimostrate ragioni di fatto diverse tra i due gradi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della A.A. Spa, quale ricorrente principale e ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In conseguenza dell’esito sfavorevole dei ricorsi della società, la Cassazione dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso.
Massime di principio
- Quando una merce è ammessa a un regime doganale speciale, la verifica deve riguardare le condizioni del regime al momento del vincolo doganale; l’operatore resta responsabile anche della gestione successiva della merce che ricade nella sua sfera di controllo.
- Per classificare l’olio vergine, i requisiti chimici non sostituiscono la valutazione organolettica. In caso di contestazione, occorre utilizzare la procedura di panel e controanalisi prevista dalla normativa; analisi private e certificati esteri non sostituiscono automaticamente tale procedura.
- La regola che richiede una controanalisi presso un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione si riferisce a uno Stato membro dell’Unione: non impone che il panel sia situato nel Paese extra-UE da cui proviene l’olio.
- Il termine di cinque giorni per l’invio dei campioni non è perentorio: il suo superamento non comporta da solo l’invalidità dell’analisi, se sono osservate le cautele prescritte per conservare il campione.
- L’accesso al rendiconto del capo panel va distinto dalla sua consegna automatica: il documento può essere richiesto secondo le regole sull’accesso agli atti, ma la mancata consegna spontanea non invalida da sola il test.
- La buona fede e l’errore esimente in materia doganale non si presumono dalla presenza di certificati o analisi del Paese d’origine. L’importatore deve provare i requisiti dell’esimente e la diligenza durante l’intera operazione, incluse le fasi successive all’esportazione.
- In materia sanzionatoria, una volta dimostrata la violazione, l’interessato deve fornire elementi idonei a escludere la propria colpa; la valutazione della diligenza non può limitarsi alla documentazione disponibile prima dell’arrivo della merce.
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