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Sentenza

Sentenza del 12/03/2025 n. 6546 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo al 2011 e due operazioni immobiliari. Per la cessione CT, il preliminare del 31 dicembre 2008 indicava un prezzo di 130.000 euro, confermato dalla scrittura integrativa del 21 dicembre 2010, mentre il rogito del 24 novembre 2011 dichiarava 90.000 euro: l’Agenzia recuperava imposte sulla differenza di 40.000 euro. Per la cessione FG, relativa a un terreno edificabile e a tre appartamenti con garage, l’accertamento contestava ricavi non dichiarati per 250.000 euro, somma versata nel 2011 da D.D. ed E.E. ad A.A. La CTR dell’Umbria, riformando la decisione della CTP di Perugia che aveva respinto il ricorso del contribuente, aveva accolto l’appello. L’Agenzia ha impugnato tale sentenza in Cassazione: ha contestato, per la cessione CT, la valutazione degli indizi e l’inversione dell’onere della prova; per la cessione FG, la nullità della decisione perché la CTR avrebbe trattato la regolarità dell’IVA anziché i ricavi non dichiarati oggetto dell’accertamento; inoltre ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR, per la cessione CT, non ha valutato congiuntamente gli indizi, tra cui il prezzo risultante dal preliminare e dalla scrittura integrativa, e ha preferito il prezzo del rogito sulla base del solo asserito ritardo nella consegna, senza elementi di riscontro. Ha quindi applicato erroneamente il criterio di valutazione delle presunzioni e l’onere della prova. Ha accolto anche il secondo motivo: per la cessione FG la CTR ha deciso su questioni estranee alla contestazione, relativa ai ricavi non dichiarati nel 2011 per 250.000 euro, motivando invece sull’IVA riferita all’operazione e sul riconoscimento di un costo che non erano oggetto dell’accertamento impugnato; la sentenza è nulla in questa parte per motivazione incongruente rispetto alla domanda. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata definita nel merito la debenza delle somme: il nuovo giudice dovrà riesaminare le questioni.

Norme richiamate

  • Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento tributario, sia con riferimento all'imposizione diretta che all'IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

    L’accertamento può basarsi su presunzioni semplici qualificate. Il giudice deve esaminare gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione prima di valutare la prova contraria del contribuente.

  • Artt. 2697, 2727 e 2729 del codice civile

    Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ.

    La prova presuntiva richiede prima una valutazione analitica degli indizi rilevanti e poi una valutazione complessiva della loro concordanza e capacità dimostrativa. Solo se gli indizi dell’Ufficio superano tale verifica il contribuente è tenuto a fornire prova contraria.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Ne consegue che, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica da dare a tale operazione (permuta o duplice vendita), pure oggetto di contestazione da parte di AE, resta il fatto che la CTR ha deciso in ordine a questioni non sottoposte alla sua valutazione

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni effettivamente comprese nell’oggetto della controversia, senza sostituirle con questioni diverse. Nel caso concreto, la CTR ha trattato l’IVA e un costo non contestati, anziché il ricavo di 250.000 euro oggetto dell’accertamento.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile

    La palese incongruenza della motivazione resa dalla CTR rispetto alle contestazioni mosse dall'impugnato avviso di accertamento implica la nullità della sentenza in parte qua.

    La motivazione è viziata quando risulta incongruente rispetto alla questione sottoposta al giudice e all’oggetto dell’accertamento; tale difetto determina la nullità della decisione nella parte interessata.

Massime di principio

  • In un accertamento fondato su presunzioni, il giudice deve esaminare gli indizi sia singolarmente sia nel loro insieme; non può ignorare elementi rilevanti e fondare la decisione su una spiegazione alternativa priva di riscontri.
  • Il contribuente è tenuto a fornire prova contraria solo dopo che il giudice abbia riconosciuto agli elementi dell’Ufficio i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La controversia va decisa entro i confini delle contestazioni contenute nell’atto impugnato: non basta pronunciarsi su aspetti collegati all’operazione se non sono quelli effettivamente contestati.
  • Una decisione che affronta imposte, annualità o componenti reddituali diversi da quelli oggetto dell’accertamento può essere nulla per incongruenza della motivazione e violazione dei limiti della domanda.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni secondo i principi indicati, e le spese sono rimesse alla sua valutazione.

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