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Sentenza

Sentenza del 12/03/2025 n. 6551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’AE ha impugnato la sentenza della CTR dell’Umbria n. 400/03/17 del 2 novembre 2017, che aveva confermato l’annullamento di due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2009 e 2010. I quattro motivi riguardavano tre operazioni immobiliari di permuta: la cessione Noce, per cui l’IVA di 90.000 euro sul conguaglio di 450.000 euro era stata fatturata e versata solo nel 2011-2012; l’operazione FG, per cui l’Ufficio contestava l’omessa fatturazione nel 2010 di un acconto di 250.000 euro, con IVA di 25.000 euro; e l’operazione Omissis, per cui contestava l’omessa fatturazione nel 2010 di un acconto di 120.000 euro. L’AE sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile la censura sulla cessione Noce.

La decisione

La Cassazione ha accolto tutti i motivi e cassato la sentenza della CTR. Per la cessione Noce ha stabilito che l’appello dell’Ufficio non introduceva fatti nuovi e che la fatturazione e il versamento dell’IVA in esercizi successivi non sanano l’omissione relativa all’anno in cui l’operazione doveva essere fatturata; non sussiste duplicazione d’imposta, ferma l’eventuale richiesta di rimborso dell’importo versato tardivamente, se ne ricorrono i presupposti. Per l’operazione FG ha ritenuto che le operazioni, pur formalizzate con due vendite distinte, costituissero ai fini IVA una permuta: l’assegno di 250.000 euro consegnato a garanzia del terreno assicurava anche un acconto sul prezzo degli immobili, da fatturare e assoggettare a IVA. Per l’operazione Omissis, l’acconto di 120.000 euro corrisposto nel 2010 contestualmente al trasferimento del terreno doveva essere fatturato e assoggettato a IVA nell’esercizio di riferimento; il successivo versamento non sana l’omissione. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Orbene, osserva questa Corte che erroneamente la CTR ha ritenuto inammissibile il motivo di appello proposto dalla ricorrente, la quale non ha dedotto nulla di diverso rispetto a quanto già rilevato con l'atto impositivo, insistendo per la ripresa IVA e limitandosi a replicare ad un'eccezione del contribuente concernente l'intervenuto versamento del medesimo tributo.

    Non è una domanda o eccezione nuova in appello la replica dell’Ufficio che, mantenendo la contestazione già contenuta nell’atto impositivo, risponde all’eccezione del contribuente sull’avvenuto pagamento dell’IVA.

  • Art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'IVA la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota.

    Ai fini IVA, la permuta comprende cessioni autonome e reciprocamente corrispettive: ciascuna va esaminata separatamente per presupposti, base imponibile e aliquota. Un acconto ricevuto per una delle prestazioni deve essere fatturato secondo le regole applicabili, anche se la controprestazione o il trasferimento definitivo avviene successivamente.

  • Art. 6, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione applicabile ratione temporis

    Ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.Lgs. n. 633 del 1972, inoltre, nella versione applicabile ratione temporis, "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione".

    Per le cessioni immobiliari, il momento di effettuazione IVA è in via generale quello della stipulazione; la norma individua inoltre il momento rilevante quando gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente. La Corte la applica per determinare l’esercizio cui riferire gli obblighi IVA.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La norma è richiamata nei motivi dell’AE, ma la decisione non ne espone né applica uno specifico principio autonomo in materia di riparto dell’onere della prova.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, una permuta va normalmente scomposta nelle singole cessioni o prestazioni che la compongono: il fatto che le parti stipulino poi atti separati di vendita non esclude la qualificazione sostanziale come permuta, se l’assetto economico originario e i pagamenti mostrano uno scambio reciproco.
  • Quando, nell’ambito di una permuta, viene ricevuto un acconto o una prestazione corrispettiva, il relativo importo deve essere fatturato e l’IVA assolta nell’esercizio in cui l’operazione è fiscalmente effettuata. La successiva fatturazione e il pagamento dell’imposta non eliminano l’omissione originaria.
  • Il pagamento tardivo dell’IVA non impedisce all’Erario di richiedere l’imposta dovuta nell’esercizio corretto; l’eventuale somma già versata in ritardo può essere chiesta a rimborso solo se ricorrono i presupposti di legge.
  • In appello, la risposta dell’Ufficio a un’eccezione del contribuente non costituisce domanda o eccezione nuova quando resta nell’ambito della contestazione già formulata nell’atto impositivo.

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