Sentenza del 12/03/2025 n. 6571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. S.p.A. aveva importato il 13 marzo 2018 olio tunisino dichiarato extravergine, introdotto in deposito doganale e poi vincolato al regime di perfezionamento attivo, con autorizzazione a manipolarlo e riesportarlo a condizione che restasse extravergine. Il campionamento del 16 aprile 2018 e le successive controanalisi organolettiche lo classificarono invece come olio vergine. La società contestava la riclassificazione doganale, l’avviso di pagamento dei dazi e le sanzioni, censurando la procedura e l’attendibilità dei panel test, invocando la certificazione tunisina e sostenendo la propria buona fede e l’esimente dell’errore dell’autorità. L’Agenzia contestava l’annullamento delle sanzioni, sostenendo che la diligenza andasse valutata rispetto agli obblighi del regime di perfezionamento attivo e per l’intera durata delle operazioni.
La decisione
La Cassazione ha riunito i procedimenti e ha rigettato i ricorsi della società contro la sentenza n. 52/2023 e la sentenza n. 54/2023. Ha ritenuto, tra l’altro, che le controanalisi negative non consentissero di dimostrare la conformità dell’olio con prove estranee alla procedura tipizzata; che non fosse obbligatoria la consegna del rendiconto del capo panel; e che il termine di cinque giorni per l’invio dei campioni fosse ordinatorio, non perentorio. Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia contro la sentenza n. 54/2023: la buona fede ai fini delle sanzioni non poteva essere riconosciuta considerando soltanto la documentazione e le analisi anteriori all’importazione, ma doveva essere valutata rispetto agli obblighi assunti con il perfezionamento attivo e alla diligenza durante tutte le operazioni, comprese trasporto, conservazione e manipolazione. Il secondo motivo dell’Agenzia è rimasto assorbito. La sentenza n. 54/2023 è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; la sentenza n. 52/2023 resta ferma. La Cassazione non ha definito definitivamente l’esito sulle sanzioni, demandato al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 2, paragrafi 1, 2 e 3, e Allegati I e XII
In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell'ottica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo.
La categoria extravergine richiede il rispetto sia dei parametri chimico-fisici sia di quelli organolettici. La valutazione sensoriale deve seguire la procedura regolamentare; se la prima analisi non conferma la categoria dichiarata, la conformità può essere dimostrata attraverso le due controanalisi previste, non con analisi private o altri elementi estranei a tale procedura. Il termine di cinque giorni per l’invio dei campioni è ordinatorio, poiché la norma prevede cautele alternative per evitare il degrado.
Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, art. 79
In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dalla inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale speciale del perfezionamento attivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificazione come olio extravergine d'oliva, che rientra tra le "condizioni stabilite per il vincolo delle merci" al regime del perfezionamento attivo.
La mancata conformità a una condizione richiesta per vincolare la merce al perfezionamento attivo può far sorgere l’obbligazione doganale. Il momento rilevante è quello della dichiarazione che vincola la merce al regime, non la precedente introduzione in deposito doganale.
D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), artt. 302 e seguenti, compreso l’art. 303
I Giudici d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento della introduzione della merce in Italia, osservando che la società ricorrente aveva "provato di avere fatto quanto era in lei, anche tenuto conto della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva".
Le sanzioni doganali nazionali vanno valutate con riferimento alla violazione connessa al regime doganale applicato e alle condizioni del vincolo. La verifica della colpa non può limitarsi al momento dell’arrivo della merce, ma deve considerare gli obblighi e le operazioni successive rilevanti per il regime.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6
L'art. 5 introduce il principio di colpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave, che sussiste "quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari"; l'art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa.
La responsabilità sanzionatoria richiede colpevolezza; l’errore sul fatto può escludere la punibilità soltanto se non è dovuto a colpa. Dopo che l’amministrazione ha provato la violazione tipica, spetta al trasgressore dimostrare l’assenza di colpa.
Occorre che "l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Accertata la violazione, l’onere di provare l’assenza di colpa grava sul trasgressore; la buona fede non si presume sufficiente a escludere la responsabilità senza una dimostrazione concreta della diligenza.
Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, art. 119
Atteso che quella certificazione si è comunque rivelata inesatta, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello Stato importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'"errore attivo" dell'Autorità extra UE (cioè che "le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale") - rimasto del tutto indimostrato, non essendosi neppure accertato che le analisi svolte in Tunisia non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito "per la durata delle operazioni commerciali in questione... con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale".
Lo sgravio per errore delle autorità richiede che l’errore non fosse ragionevolmente scopribile e che il debitore abbia agito in buona fede. In caso di certificazione rilasciata da autorità di un Paese terzo, la sua inesattezza non basta: occorre provare che l’autorità sapeva o avrebbe dovuto sapere che le condizioni non erano rispettate e dimostrare la diligenza dell’operatore per tutta la durata delle operazioni.
Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, art. 120
La disposizione è menzionata tra le norme invocate e considerate nell’esame dell’esimente doganale, ma il principio decisorio specifico viene ricondotto dalla sentenza all’art. 119; non è riportata una distinta interpretazione dell’art. 120.
Legge n. 241/1990, art. 25, comma 2
Il punto 7.1. dell'Allegato XII al Reg. CE n. 2568/91 prevede che il capo panel "Redige un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condizioni previste" senza prescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.
Il rendiconto del capo panel deve essere redatto, ma la disciplina richiamata non impone che venga consegnato d’ufficio all’interessato; i risultati sono accessibili secondo la procedura di accesso agli atti.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, e 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Il Giudice, invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente le ragioni della decisione; le tesi incompatibili con la soluzione possono ritenersi implicitamente respinte. Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, riguarda un fatto storico decisivo, non singole prove o argomenti, e non è ammesso in presenza di doppia conforme salvo le condizioni indicate dalla legge.
Costituzione, art. 111, commi 6 e 7
Il Giudice, invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione.
L’obbligo costituzionale di motivazione è soddisfatto da una motivazione concisa che renda riconoscibili gli elementi posti a fondamento della decisione; non occorre confutare singolarmente ogni argomento.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61
Il Giudice, invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione.
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione che esponga le ragioni della decisione; la concisione non equivale a motivazione apparente se l’iter decisorio è comprensibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 39, comma 1-bis
La società aveva invocato la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia pregiudicante; il relativo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della riunione dei giudizi.
Massime di principio
- Per le merci vincolate a un regime doganale speciale, le condizioni per fruire del regime devono essere rispettate al momento del vincolo e durante le operazioni successive che ricadono nella responsabilità dell’operatore; il precedente deposito doganale non esaurisce la verifica.
- La qualità extravergine dell’olio, ai fini della classificazione doganale, dipende sia dai parametri chimici sia da quelli organolettici. Quando la normativa prevede un panel e controanalisi procedimentalizzate, risultati privati o certificazioni d’origine non sostituiscono automaticamente quelle prove.
- La buona fede non deriva, da sola, dall’affidamento su certificati o analisi del Paese di esportazione. Per escludere sanzioni occorre dimostrare la diligenza richiesta a un operatore professionale in tutte le fasi rilevanti, inclusi trasporto, conservazione e manipolazione.
- L’inesattezza di un certificato proveniente da un Paese terzo non basta per ottenere lo sgravio: l’importatore deve dimostrare i presupposti dell’errore imputabile alle autorità competenti e la propria diligenza per tutta la durata delle operazioni commerciali.
- Le irregolarità formali o temporali di un accertamento non comportano automaticamente l’invalidità della prova: occorre verificare se la norma preveda una sanzione di invalidità e se la cautela prescritta sia invece sostituibile con misure idonee a preservare il campione.
- In Cassazione non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove: il vizio di omesso esame richiede un fatto storico discusso e decisivo, mentre una motivazione concisa è valida se permette di comprendere il ragionamento seguito.
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