Sentenza del 12/03/2025 n. 6580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’intimazione di pagamento notificata ad A.A. il 24 febbraio 2020, relativa a tributi doganali, IVA, interessi e sanzioni per un contrabbando accertato nel 1993, e la cartella sottostante notificata il 6 febbraio 1995. La cartella non era stata autonomamente impugnata ed era divenuta definitiva; la pretesa era stata però rideterminata, quanto agli importi dovuti da A.A. e dagli altri coobbligati, dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 571/2000, passata in giudicato dopo la pronuncia della Cassazione n. 24081/2006. L’Agenzia ha contestato la decisione della CGT di secondo grado della Lombardia n. 2736/9/2023, che aveva confermato l’annullamento dell’intimazione, deducendo: l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella ormai definitiva; la violazione del ne bis in idem e del giudicato formatosi sul precedente avviso di mora del 2008; e l’insufficiente motivazione dell’intimazione ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973.
La decisione
La Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo: è inammissibile l’impugnazione della cartella del 1995, proposta oltre il termine di 60 giorni, e non è quindi più possibile discutere nel merito la pretesa o la prescrizione del credito; resta invece ammissibile l’impugnazione dell’intimazione per i suoi vizi propri. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che l’avviso di mora del 23 settembre 2008 e l’intimazione del 24 febbraio 2020 avevano la stessa funzione e sostanzialmente il medesimo contenuto, fondato sulla cartella definitiva, con gli importi rideterminati dalla sentenza d’appello del 2000. Il giudicato favorevole al coobbligato E.E. non ha eliminato l’obbligazione di A.A.; la cartella è rimasta efficace nei suoi confronti, con il quantum ridotto dalla sentenza definitiva. Ha accolto anche il terzo motivo: l’intimazione, atto vincolato predisposto secondo il modello ministeriale, non doveva richiamare specificamente la sentenza che aveva rideterminato la somma, anche perché la rideterminazione era già stata comunicata con l’avviso di mora del 2008; le ulteriori contestazioni sugli interessi sono state giudicate inammissibili o infondate. La nota e l’estratto di ruolo prodotti da A.A. non hanno dimostrato la cessazione della materia del contendere, in assenza di un formale provvedimento di sgravio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese: la Cassazione non ha pronunciato una decisione finale sul merito dell’intimazione.
Norme richiamate
La cartella di pagamento non è più impugnabile per decorrenza del termine di 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
La cartella deve essere impugnata entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Scaduto il termine, non è possibile rimettere in discussione la cartella impugnando successivamente l’intimazione di pagamento; rimane possibile contestare i vizi propri di quest’ultima.
Art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 546/1992
La norma è menzionata tra quelle invocate dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità dell’impugnazione tardiva della cartella, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Ne discende che la cartella di pagamento non è mai stata rimossa dall'ordinamento giudico e ha mantenuto piena validità ed efficacia nei confronti dei A.A., B.B., C.C. e D.D., per espressa decisione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 571/2000 che ne ha solo ridotto il quantum, con decisione confermata dalla sentenza della Cassazione n. 24081/2006.
Il giudicato formatosi sulla posizione degli altri coobbligati non annulla né modifica automaticamente il titolo divenuto definitivo nei confronti di A.A. Nel suo caso, il titolo resta efficace, nei limiti dell’importo rideterminato con la sentenza definitiva che lo riguardava.
È irrilevante ai fini del presente giudizio la formazione di un giudicato favorevole ad E.E., perché la sentenza di annullamento ottenuta dal coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell'art. 1306, comma 2, cod. civ. l'originaria obbligazione solidale che investe il A.A., né l'ingiunzione doganale a lui notificata, ostandovi il giudicato, come chiarito da Cass. n.21319/2018.
La pronuncia favorevole a un coobbligato solidale non elimina retroattivamente l’obbligazione degli altri quando, come nel caso deciso, la loro posizione è coperta da un giudicato autonomo.
Art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 602/1973
La motivazione della intimazione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge, e pertanto non vi è stata alcuna necessità di indicare la sentenza della Corte di appello di Milano.
L’intimazione di pagamento, redatta secondo il modello ministeriale previsto dalla legge, non deve necessariamente ricostruire analiticamente il calcolo del credito o richiamare la pronuncia che ne ha rideterminato l’importo. Nel caso concreto, inoltre, il contribuente conosceva già la rideterminazione tramite il precedente avviso di mora.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata come base processuale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata entro il termine previsto diventa definitiva: l’intimazione successiva non consente di riaprire le contestazioni sul merito della pretesa o sulla prescrizione già precluse, ma può essere impugnata per i propri vizi.
- Il giudicato favorevole a un coobbligato solidale non si estende automaticamente agli altri. Occorre verificare se la posizione del contribuente che invoca quel giudicato sia già stata definita da una pronuncia definitiva.
- Quando un precedente atto di riscossione e una successiva intimazione hanno la stessa funzione e sostanzialmente lo stesso contenuto, la diversa denominazione o veste formale non è decisiva ai fini del confronto tra gli atti.
- Un’intimazione di pagamento conforme al modello legale non richiede necessariamente una motivazione dettagliata sul calcolo di somme già richieste con atti precedenti; rileva anche che il contribuente abbia già avuto conoscenza della rideterminazione del debito.
- La produzione di un estratto di ruolo, da sola, non prova la cessazione della materia del contendere se non è accompagnata da elementi idonei, come un formale provvedimento di sgravio del titolare del credito.
- La cassazione con rinvio, anche quando accoglie i motivi dell’ente impositore, non equivale necessariamente a una decisione finale sulla validità dell’atto impugnato: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente i profili residui e provvedere sulle spese.
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