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Sentenza

Sentenza del 12/03/2025 n. 6582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2734/9/2023, depositata il 18 settembre 2023 e notificata il 2 ottobre 2023, che aveva confermato l’annullamento dell’intimazione di pagamento notificata ad A.A. il 24 febbraio 2020 e della cartella sottostante, notificata il 6 febbraio 1995. La pretesa riguardava tributi doganali, IVA, interessi e sanzioni relativi a un contrabbando di carni bovine accertato nel 1993; la cartella era rimasta non impugnata da A.A., mentre il quantum dovuto era stato rideterminato dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 571/2000, divenuta definitiva dopo la Cassazione n. 24081/2006. I tre motivi di ricorso denunciavano: la tardiva impugnazione della cartella e l’inammissibilità della relativa contestazione; il contrasto con il giudicato e con la Cassazione n. 21309/2018; la violazione dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973, sostenendo che l’intimazione non richiedeva una motivazione ulteriore sul quantum. A.A. aveva inoltre prodotto un estratto di ruolo, prospettando una possibile definizione del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto l’estratto di ruolo insufficiente a provare la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del processo, anche perché non accompagnato da un formale provvedimento di sgravio. Ha accolto parzialmente il primo motivo: la cartella del 6 febbraio 1995, non impugnata entro il termine di 60 giorni, era definitiva e non poteva essere contestata con il ricorso del 2020; la questione di prescrizione, attinente al merito della pretesa ormai precluso, non era quindi esaminabile. Ha però confermato che l’intimazione era autonomamente impugnabile per i suoi vizi propri. Ha accolto il secondo motivo: la cartella non era stata caducata e conservava efficacia nei confronti di A.A.; il giudicato favorevole a un altro coobbligato, E.E., non si estendeva a lui. L’avviso di mora del 23 settembre 2008 e l’intimazione del 24 febbraio 2020 avevano sostanzialmente identico contenuto e funzione, riproponendo la pretesa già rideterminata dalla sentenza del 2000. Ha accolto anche il terzo motivo: l’intimazione, redatta secondo il modello legale, non doveva richiamare espressamente la sentenza che aveva rideterminato il credito né fornire una motivazione ulteriore sul quantum; le contestazioni sugli interessi sono state ritenute inammissibili o infondate. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito dell’intimazione, che dovrà essere riesaminata nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    La cartella di pagamento non è più impugnabile per decorrenza del termine di 60 giorni previsti dall' art. 21 del D.Lgs. 546/1992 .

    La cartella deve essere impugnata entro il termine di 60 giorni; decorso tale termine senza impugnazione, il contribuente non può riaprire la contestazione dell’atto attraverso l’impugnazione di una successiva intimazione.

  • Art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 546/1992

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo all’impugnabilità degli atti della riscossione, ma la Corte non ne riproduce né sviluppa autonomamente il contenuto interpretativo.

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il principio del giudicato è esaminato in relazione alla precedente decisione sul credito e alla pretesa identità con il successivo atto di riscossione. La Corte ritiene che il titolo e il quantum già definiti non potessero essere rimessi in discussione nel nuovo giudizio.

  • Art. 1306, comma 2, cod. civ.

    È irrilevante ai fini del presente giudizio la formazione di un giudicato favorevole ad E.E., perché la sentenza di annullamento ottenuta dal coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell' art. 1306 , comma 2, cod. civ. l'originaria obbligazione solidale che investe il A.A., B.B., C.C. e D.D., né l'ingiunzione doganale a lui notificata, ostandovi il giudicato, come chiarito da Cass. n.21319/2018 .

    La decisione favorevole ottenuta da un coobbligato solidale non elimina automaticamente l’obbligazione degli altri quando su quest’ultima si è formato un giudicato autonomo.

  • Art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 602/1973

    La motivazione della intimazione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge, e pertanto non vi è stata alcuna necessità di indicare la sentenza della Corte di appello di Milano.

    L’intimazione di pagamento prevista per la ripresa della riscossione è un atto vincolato, da redigere secondo il modello ministeriale; non richiede una motivazione aggiuntiva sul quantum né il richiamo espresso alla sentenza che ha rideterminato il credito, quando la pretesa è già stata comunicata e il contribuente ne è a conoscenza.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale indicato per i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte decide nel merito le censure formulate sotto tale profilo.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata entro 60 giorni diventa definitiva: l’impugnazione di una successiva intimazione non consente, di regola, di contestare nuovamente il merito del credito o di eccepirne la prescrizione come contestazione della pretesa ormai preclusa.
  • L’intimazione resta impugnabile per vizi propri, anche quando la cartella presupposta è definitiva; occorre però distinguere la contestazione dell’atto successivo dalla riapertura delle questioni relative al titolo ormai consolidato.
  • La sentenza favorevole a un coobbligato non si estende automaticamente agli altri: vanno considerati l’autonomia delle rispettive posizioni e gli eventuali giudicati già formatisi nei loro confronti.
  • La nuova intimazione che riprende una riscossione sospesa può riproporre la medesima pretesa già contenuta in un precedente avviso di mora; la diversa denominazione dell’atto non è decisiva quando funzione e contenuto sostanziale coincidono.
  • Quando il quantum è già stato rideterminato e comunicato con un precedente atto conosciuto dal contribuente, l’intimazione di pagamento non deve necessariamente ricostruire nuovamente il calcolo né citare la sentenza che ha determinato gli importi, se rispetta il modello e i requisiti minimi previsti dalla legge.
  • Un estratto di ruolo, da solo, non prova la definizione stragiudiziale della controversia né l’estinzione del processo; occorrono elementi idonei, come un formale provvedimento di sgravio e una chiara indicazione della sua rilevanza.

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