Sentenza del 12/03/2025 n. 6575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva importato dalla Tunisia olio dichiarato extravergine, introdotto in deposito doganale e poi vincolato al regime di perfezionamento attivo, subordinato alla qualità extravergine del prodotto. I panel test e le controanalisi svolti in Italia lo avevano invece classificato come olio vergine. La società contestava la riclassificazione, la validità e l’attendibilità delle analisi, la mancata disponibilità del verbale del primo test, il rispetto delle garanzie procedurali e il mancato riconoscimento dell’esimente doganale per errore delle autorità e della propria buona fede. L’Agenzia contestava invece l’annullamento delle sanzioni, sostenendo che la diligenza andasse verificata rispetto agli obblighi del regime di perfezionamento attivo e per l’intera durata delle operazioni.
La decisione
La Cassazione ha riunito i procedimenti e ha rigettato tutti i ricorsi della società. Ha confermato, in particolare, che la valutazione organolettica è necessaria per la classificazione: la conformità alla categoria dichiarata risulta dal panel iniziale oppure, se questo non la conferma, da entrambe le controanalisi previste; analisi private o altri elementi non sostituiscono tale procedura. Ha inoltre escluso che il termine di cinque giorni per l’invio dei campioni sia perentorio e ha ritenuto non dovuta la consegna automatica del rendiconto del capo panel, ferma la possibilità di chiederne copia. Ha invece accolto il primo motivo dell’Agenzia contro la sentenza n. 54/2023: la buona fede ai fini delle sanzioni non poteva essere valutata considerando soltanto certificati e analisi anteriori all’arrivo, ma doveva riguardare il rispetto delle condizioni del perfezionamento attivo e la diligenza dell’importatore durante tutte le operazioni, comprese trasporto, conservazione e manipolazione. Il secondo motivo dell’Agenzia è rimasto assorbito. La sentenza n. 54/2023 è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. È quindi l’Agenzia a prevalere in Cassazione; la decisione definitiva sull’impugnazione delle sanzioni spetta al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2568/1991, art. 2, paragrafi 1-3 e Allegato XII
In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell'ottica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo (Cass. n. 13081 del 2020). Pertanto, non può prescindersi, nella definizione dell'olio di oliva extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano.
La categoria extravergine richiede sia i requisiti chimico-fisici sia quelli organolettici. In caso di esito iniziale negativo, la conformità dichiarata può essere riconosciuta attraverso la procedura tipizzata delle due controanalisi, entrambe favorevoli; le prove private non sostituiscono tale procedura.
Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), art. 79, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera b), e 4
In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dalla inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale speciale del perfezionamento attivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificazione come olio extravergine d'oliva, che rientra tra le "condizioni stabilite per il vincolo delle merci" al regime del perfezionamento attivo.
L’obbligazione doganale sorge se risulta non rispettata una condizione richiesta per vincolare le merci al regime speciale. La qualità dichiarata dell’olio era una condizione del perfezionamento attivo.
D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), artt. 302 e seguenti
La questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfezionamento attivo, quale primo momento in cui si può parlare di "importazione" della merce con verifica delle condizioni per l'applicazione del regime speciale, è fondata dovendosi aver riguardo al regime del perfezionamento attivo a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. T.U.L.D.
Ai fini delle sanzioni rileva il vincolo della merce al regime di perfezionamento attivo e il rispetto delle relative condizioni, non la sola precedente introduzione nel deposito doganale.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6
l'art. 5 introduce il principio di colpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave, che sussiste "quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari"; l'art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa.
La responsabilità sanzionatoria richiede una condotta colpevole; l’errore sul fatto può escludere la punibilità soltanto se non è dovuto a colpa. Una volta accertata la violazione, spetta al trasgressore provare l’assenza di colpa.
Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), art. 119
Atteso che quella certificazione si è comunque rivelata inesatta, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello Stato importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'"errore attivo" dell'Autorità extra UE (cioè che "le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale") - rimasto del tutto indimostrato, non essendosi neppure accertato che le analisi svolte in Tunisia non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito "per la durata delle operazioni commerciali in questione... con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale".
L’esimente per errore delle autorità richiede che l’errore non fosse ragionevolmente rilevabile e che il debitore abbia agito in buona fede. Per certificati emessi da autorità di Paesi terzi, l’importatore deve dimostrare i presupposti dell’errore e la propria diligenza durante l’intera operazione commerciale; il mero affidamento sul certificato non basta.
Legge n. 241/1990, art. 25, comma 2
Sul piano della normativa comunitaria, il punto 7.1. dell'Allegato XII al Reg. CE n. 2568/91 prevede che il capo panel "Redige un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condizioni previste" senza prescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.
Il rendiconto del capo panel non deve essere consegnato automaticamente alla parte, ma i risultati restano accessibili secondo le regole sull’accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- Quando una normativa settoriale individua una procedura specifica per accertare una qualità merceologica, l’esito va valutato secondo quella procedura: prove private o indizi commerciali non la sostituiscono automaticamente.
- Un termine previsto per l’invio dei campioni non è necessariamente perentorio: occorre leggere la disciplina nel suo complesso. Qui il regolamento stabiliva cautele contro il degrado dei campioni qualora il termine di cinque giorni non fosse rispettato, senza fare della scadenza una condizione automatica di validità.
- La mancata consegna spontanea di un documento interno non determina da sola l’invalidità dell’accertamento se la disciplina non impone la consegna e resta possibile richiederlo con gli strumenti di accesso agli atti. Vanno però distinti il mancato rilascio e l’eventuale inesistenza del documento, che deve essere dedotta tempestivamente e in modo appropriato.
- Per beneficiare di un regime doganale speciale, l’operatore deve rispettarne le condizioni al momento del vincolo e durante le operazioni che restano sotto la sua responsabilità; la diligenza non si valuta soltanto sulla base della documentazione disponibile prima dell’importazione.
- Un certificato o un’analisi del Paese esportatore non esonera automaticamente da dazi o sanzioni. L’eventuale esimente richiede la prova dei presupposti normativi, dell’errore non ragionevolmente rilevabile delle autorità competenti e della diligenza dell’operatore per tutta la durata delle operazioni.
- La Cassazione ha rinviato al giudice di merito la valutazione definitiva dell’esimente sanzionatoria: l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia non equivale, da solo, a una statuizione definitiva di applicazione delle sanzioni.
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