Sentenza del 09/10/2019 n. 1394 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell'accisa sull'energia elettrica immessa in consumo negli anni 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010 e l'applicazione delle relative sanzioni. La società sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per le imprese di autoproduzione da fonti rinnovabili, invocando inoltre il legittimo affidamento derivante da precedenti interlocuzioni con l'Amministrazione, la violazione della disciplina sull'interpello, difetti di competenza, legittimazione passiva, motivazione, prescrizione e la natura simulata dei contratti. L'Agenzia sosteneva invece che C. non producesse né autoconsumasse energia, ma la acquistasse e la rivendesse ai consorziati mediante contratti di somministrazione, operando quindi come cliente grossista obbligato al pagamento dell'accisa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. È stata ritenuta dovuta l'accisa, poiché l'esenzione presuppone la produzione dell'energia e il suo consumo diretto da parte dell'impresa di autoproduzione, condizioni non presenti nel caso concreto. È stato escluso il legittimo affidamento, perché l'Ufficio non aveva autorizzato la società a operare in esenzione né aveva rilasciato una licenza come autoproduttore, mentre il codice attribuito la qualificava come cliente grossista. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem mediante rinvio al verbale della Guardia di Finanza, così come il calcolo degli interessi e la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dalla scoperta dell'omissione, avvenuta il 14 luglio 2011. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 504/1995
Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'agevolazione è stata interpretata restrittivamente: richiede una reale attività di produzione e il consumo diretto dell'energia nell'ambito dell'attività propria dell'impresa. Non si applica a chi acquista energia e la rivende a terzi, anche se questi sono consorziati o appartengono allo stesso gruppo.
Individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica.
La società, essendo qualificata dall'Amministrazione come cliente grossista che immette energia in consumo, è stata considerata soggetto obbligato al pagamento dell'accisa.
Art. 10, comma 2, legge n. 212/2000
Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
Il legittimo affidamento può escludere sanzioni, interessi e altri oneri accessori quando deriva da comportamenti obiettivamente coerenti e favorevoli dell'Amministrazione e da una condotta diligente del contribuente. Non elimina però, di regola, il tributo dovuto quando i presupposti impositivi si sono effettivamente verificati.
Disciplina dell'interpello del contribuente.
La tutela collegata alla risposta dell'Amministrazione presuppone la presentazione di una valida istanza di interpello e il rispetto dei requisiti procedurali. Mere interlocuzioni o indicazioni non formalizzate non producono automaticamente gli effetti vincolanti dell'interpello.
Termine quinquennale per il recupero dell'imposta; per le omissioni, decorrenza dalla scoperta della violazione e interruzione con la constatazione.
In caso di omesso pagamento occulto, il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito, non necessariamente dalla data del consumo. La constatazione della violazione interrompe inoltre la prescrizione.
Disciplina degli interessi relativi ai tributi previsti dal testo unico delle accise.
Gli interessi sono stati ritenuti legittimamente applicati in conseguenza del tardivo o omesso versamento dell'accisa.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Garanzie del contribuente nel procedimento di accertamento.
Non è stata ravvisata violazione poiché gli atti impositivi recepivano il verbale della Guardia di Finanza e la contribuente aveva potuto conoscere e contestare gli elementi posti a fondamento della pretesa.
Obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente quando richiama un verbale già conosciuto dal contribuente e contenente in modo dettagliato i presupposti della pretesa.
D.lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 2
Definizioni e disciplina dell'autoproduzione di energia elettrica.
La nozione extratributaria di autoproduttore non può essere utilizzata per estendere automaticamente un'esenzione fiscale se mancano i requisiti specifici richiesti dalla normativa sulle accise.
Articoli 2041 e 2043 del codice civile
Azione di arricchimento senza causa e responsabilità extracontrattuale.
La domanda risarcitoria subordinata non è stata accolta, non essendo stato riconosciuto un comportamento illegittimo dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto in materia di accise, devono essere interpretate restrittivamente: chi invoca l'esenzione deve dimostrare concretamente la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
- La qualifica formale di consorzio, autoproduttore o società consortile non è sufficiente: prevale la sostanza economica dell'attività effettivamente svolta. L'acquisto di energia e la sua rivendita a terzi costituiscono normalmente attività di fornitura, non autoconsumo.
- Il legittimo affidamento richiede indicazioni specifiche, univoche e riferibili al caso concreto, provenienti dall'Amministrazione competente. Non basta l'assenza di contestazioni precedenti o una generica interlocuzione con gli uffici.
- Anche quando il legittimo affidamento sia riconosciuto, esso incide normalmente su sanzioni, interessi e altri accessori, ma non cancella automaticamente il tributo principale se il presupposto impositivo si è verificato.
- Un atto tributario può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione, purché il verbale sia conoscibile dal contribuente e contenga gli elementi essenziali della pretesa.
- Per le omissioni tributarie soggette a un termine decorrente dalla scoperta, la prescrizione può iniziare dal momento in cui l'Amministrazione accerta concretamente la violazione e può essere interrotta dalla sua formale constatazione.
- La qualificazione fiscale attribuita dall'Amministrazione, come il codice di cliente grossista o la licenza posseduta, costituisce un elemento rilevante per individuare gli obblighi del contribuente, salvo adeguata prova contraria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ott 2019Sentenza del 09/10/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 ott 2019Sentenza del 09/10/2019 n. 847 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 ott 2019Sentenza del 09/10/2019 n. 1055 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 ott 2019Sentenza del 09/10/2019 n. 1059 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 ott 2019Sentenza del 09/10/2019 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 ott 2019Sentenza del 09/10/2019 n. 1237 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →