Cassazione Civile, Ordinanza n. 13146/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile, successivamente integrato con aumento dell'importo finanziato. L'utilizzatrice ha agito sostenendo, da un lato, che il rapporto fosse affetto da usura originaria e contrattualizzata, perché i tassi di mora pattuiti avrebbero superato il tasso soglia nelle diverse fasi del rapporto; dall'altro, che le clausole sugli interessi fossero indeterminate e che l'ISC indicato fosse errato o incompleto per mancata indicazione dell'incidenza degli oneri assicurativi e del tasso di riferimento base, con richiesta di nullità della clausola di quantificazione degli interessi e ricalcolo degli stessi. I giudici di merito hanno rigettato le domande, ritenendo non provata la soglia usuraria e insussistente la nullità dedotta per irregolarità dell'ISC. In cassazione la società ricorrente ha censurato: 1) l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità per indeterminatezza delle clausole e per difetto/inesattezza dell'ISC; 2) la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che non fosse necessario produrre i decreti ministeriali sui tassi soglia; 3) la mancata valorizzazione delle prove già in atti e dei fatti notori; 4) l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla pattuizione usuraria originaria. La resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda sulla nullità per indeterminatezza e per errata indicazione dell'ISC fosse comunque stata implicitamente rigettata dalla sentenza di appello, e ha corretto la motivazione osservando che l'ISC ha funzione meramente informativa e non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; la sua erronea indicazione non determina nullità del contratto, ma al più una responsabilità risarcitoria, non dedotta nel caso concreto. Quanto alla dedotta usura, la Corte ha rilevato che la censura non superava una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ossia la mancata prova dei tassi soglia e dei tassi pattuiti, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo state riprodotte nel ricorso le clausole contrattuali rilevanti. In presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome, l'impugnazione inefficace di una sola di esse comporta l'inammissibilità o comunque l'inidoneità delle ulteriori censure a determinare la cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado
richiamato per l'ordinanza di rigetto del tribunale
invocato per omessa pronuncia
invocato per nullità della sentenza per carenza di motivazione
invocato per nullità della sentenza per carenza di motivazione
richiamato in relazione all'applicazione della legge da parte del giudice
richiamato quanto alla valutazione delle prove e del fatto non contestato
richiamato quanto alla valutazione delle prove
richiamato nel quadro delle censure processuali
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova
invocato dalla ricorrente per sostenere la gratuità del rapporto in caso di usura
art. 117, comma 6, d.lgs. n. 385 del 1993
interpretato nel senso che vi rientrano tassi, prezzi e condizioni, ma non l'ISC, che ha funzione informativa
art. 125-bis, comma 6, d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato come norma speciale che prevede nullità solo nel credito al consumo per errata indicazione del TAEG, non applicabile al caso in esame per ragioni oggettive e temporali
art. 121, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato nella disciplina del credito al consumo e del TAEG
art. 124 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato in tema di documentazione predisposta e TAEG pubblicizzato
richiamato quale parametro penale collegato alla disciplina dell'usura e ai decreti ministeriali
richiamato per i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi
interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Corte di correggere la motivazione anche in presenza di un error in procedendo, se la decisione è comunque conforme a diritto
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
interpretato nel senso che il ricorso deve riprodurre o localizzare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda la censura
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le censure di nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'ISC/TAEG assolve una funzione di trasparenza e informazione del cliente e, di regola, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; la sua erronea indicazione non comporta, salvo specifiche previsioni di legge, nullità del contratto.
- Nel sistema ordinario dei contratti di finanziamento, l'eventuale violazione degli obblighi di corretta indicazione dell'ISC può al più fondare una responsabilità risarcitoria, purché siano allegati e provati il pregiudizio e il nesso causale, ma non la nullità del rapporto.
- La nullità per errata o mancata indicazione del TAEG è prevista espressamente soltanto nella disciplina del credito al consumo e non è automaticamente estensibile ad altri contratti di finanziamento.
- Chi deduce l'usura deve allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda, inclusi il tasso pattuito, il tasso soglia applicabile e il relativo superamento nel momento rilevante, senza potersi limitare ad affermazioni generiche.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso deve investire utilmente tutte le rationes; l'omessa o inefficace censura di una sola di esse rende inutile l'esame delle altre.
- In cassazione è inammissibile la censura fondata su documenti o clausole contrattuali non riprodotti o non specificamente localizzati nel ricorso, perché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione diretta degli atti di merito.
- L'omessa motivazione su una questione di diritto non comporta necessariamente cassazione se la soluzione adottata è comunque corretta in diritto e la Corte può, nei limiti del devoluto e senza nuovi accertamenti di fatto, correggere la motivazione della sentenza impugnata.
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