Cassazione Civile, Ordinanza n. 12351/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esattore)
La controversia
La lite nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria collegata a varie cartelle esattoriali. In primo grado era stata accolta l’opposizione del privato con declaratoria di nullità della comunicazione per tutte le cartelle indicate; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ha esaminato la documentazione e gli importi già pagati, ha rideterminato il debito residuo per ciascuna cartella e ha rigettato l’opposizione nei limiti di quanto accertato. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 77 del DPR 602/1973, della L. 241/1990 e dell’art. 7 della L. 212/2000, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione in relazione al preteso vizio di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la statuizione sulle spese di lite, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto seguire il principio di soccombenza in suo favore. Con memoria ha inoltre chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio automatico di carichi di modesto importo e ha dedotto che le cartelle non risultavano più nella propria posizione debitoria. L’agente della riscossione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione. La sentenza d’appello risultava notificata l’11 febbraio 2021; il ricorso per cassazione è stato notificato il 15 aprile 2021, oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., scaduto il 12 aprile 2021. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente in favore dell’agente della riscossione e ha escluso spese nei confronti dell’INPS, rimasto intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma non esaminato nel merito per la tardività del ricorso
richiamata come parametro del vizio di motivazione dell’atto, ma la censura non è stata scrutinata per l’inammissibilità dell’impugnazione
richiamato come parametro di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ma non valutato nel merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
invocato per omessa motivazione della sentenza di appello
richiamato in relazione alla condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite
applicato per affermare la tardività del ricorso, proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata risulta ritualmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c.; il suo superamento determina l’inammissibilità dell’impugnazione, precludendo l’esame dei motivi di merito.
- Ai fini del decorso del termine breve, la parte che contesta la data di notificazione deve fornire idonea prova contraria; in mancanza, la Corte può fare affidamento sulla documentazione di notifica prodotta in atti.
- L’eventuale sopravvenienza di uno ius superveniens o la deduzione della cessazione della materia del contendere non consentono di superare la preclusione processuale derivante dalla tardività del ricorso.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita e il possibile addebito dell’ulteriore contributo unificato.
- Se un intimato non svolge effettiva attività difensiva, può disporsi la compensazione o la non liquidazione delle spese nei suoi confronti.
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