Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12351/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esattore)

La controversia

La lite nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria collegata a varie cartelle esattoriali. In primo grado era stata accolta l’opposizione del privato con declaratoria di nullità della comunicazione per tutte le cartelle indicate; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ha esaminato la documentazione e gli importi già pagati, ha rideterminato il debito residuo per ciascuna cartella e ha rigettato l’opposizione nei limiti di quanto accertato. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 77 del DPR 602/1973, della L. 241/1990 e dell’art. 7 della L. 212/2000, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione in relazione al preteso vizio di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la statuizione sulle spese di lite, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto seguire il principio di soccombenza in suo favore. Con memoria ha inoltre chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio automatico di carichi di modesto importo e ha dedotto che le cartelle non risultavano più nella propria posizione debitoria. L’agente della riscossione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione. La sentenza d’appello risultava notificata l’11 febbraio 2021; il ricorso per cassazione è stato notificato il 15 aprile 2021, oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., scaduto il 12 aprile 2021. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente in favore dell’agente della riscossione e ha escluso spese nei confronti dell’INPS, rimasto intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma non esaminato nel merito per la tardività del ricorso

  • L. n. 241/1990

    richiamata come parametro del vizio di motivazione dell’atto, ma la censura non è stata scrutinata per l’inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato come parametro di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ma non valutato nel merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato per omessa motivazione della sentenza di appello

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • art. 325 c.p.c.

    applicato per affermare la tardività del ricorso, proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata risulta ritualmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c.; il suo superamento determina l’inammissibilità dell’impugnazione, precludendo l’esame dei motivi di merito.
  • Ai fini del decorso del termine breve, la parte che contesta la data di notificazione deve fornire idonea prova contraria; in mancanza, la Corte può fare affidamento sulla documentazione di notifica prodotta in atti.
  • L’eventuale sopravvenienza di uno ius superveniens o la deduzione della cessazione della materia del contendere non consentono di superare la preclusione processuale derivante dalla tardività del ricorso.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita e il possibile addebito dell’ulteriore contributo unificato.
  • Se un intimato non svolge effettiva attività difensiva, può disporsi la compensazione o la non liquidazione delle spese nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.