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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12346/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo INPS con cui a un imprenditore agricolo veniva contestato di avere fruito illecitamente di manodopera somministrata da una cooperativa, nel periodo indicato nel verbale. In primo grado l'opposizione era stata accolta, anche perché era stata esclusa efficacia probatoria al verbale ispettivo e la costituzione dell'ente era stata ritenuta tardiva. In appello l'INPS sosteneva che la cooperativa non avesse una genuina organizzazione imprenditoriale e che i lavoratori fossero, in realtà, alle dipendenze del committente; chiedeva inoltre la rimessione in termini per la tardiva costituzione e la produzione del verbale ispettivo relativo alla cooperativa. La Corte d'appello, ritenendo decisivo il quadro probatorio e ammettendo l'acquisizione del verbale ispettivo della cooperativa ai sensi dei poteri officiosi nel rito del lavoro, riformava la decisione di primo grado. Il ricorrente per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione delle regole su onere della prova, allegazione e preclusioni processuali per l'acquisizione officiosa del verbale; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per l'utilizzo di dichiarazioni raccolte in sede ispettiva; 3) violazione delle norme sulla prova e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte valorizzato dichiarazioni ritenute neutre e contraddittorie e per non avere ammesso le richieste istruttorie del ricorrente; 4) omesso esame e violazione delle regole probatorie per non avere la Corte affrontato il criterio di imputazione dei lavoratori, le quantità di prodotto e le giornate lavorative, anche ai fini della quantificazione della pretesa. L'INPS resisteva sostenendo la correttezza della valutazione probatoria e della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso ma infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che, nel rito del lavoro, il giudice d'appello può ammettere anche d'ufficio documenti e mezzi istruttori nuovi se li ritiene indispensabili ai fini della decisione, e che tale indispensabilità ricorre quando la prova è idonea a chiarire o confermare/smentire la ricostruzione fattuale senza margini di incertezza. Ha poi chiarito che il verbale ispettivo e le dichiarazioni in esso contenute sono valutabili come documenti e, quanto alle dichiarazioni degli interessati, il loro apprezzamento è rimesso al prudente giudice di merito; non sussiste violazione del contraddittorio per il solo fatto che le dichiarazioni siano state rese in sede ispettiva e non in giudizio. Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un effettivo errore di sussunzione, una violazione dell'art. 2697 c.c. o un omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per escludere che il giudice d'appello avesse invertito l'onere della prova; la censura era in realtà una contestazione della valutazione del materiale istruttorio

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di oneri di allegazione e domanda; la Corte esclude che sia stato violato dal giudice d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per contestare un preteso sconfinamento del giudice; la Corte ritiene che il giudice si sia mosso entro il thema decidendum

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'uso di prove; la Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo il prudente apprezzamento

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alle preclusioni del rito del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    consente in appello, nel rito del lavoro, l'ammissione anche d'ufficio di nuovi mezzi di prova e documenti se ritenuti indispensabili ai fini della decisione

  • art. 24 Cost.

    invocato per dedurre la lesione del diritto di difesa, ma la Corte esclude la violazione

  • art. 111 Cost.

    invocato per dedurre la lesione del giusto processo e del contraddittorio, ma la Corte esclude la violazione

  • art. 6 CEDU

    invocato per la pretesa violazione del contraddittorio; la Corte ritiene infondata la doglianza

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello è temperato dal potere del giudice di ammettere d'ufficio prove e documenti nuovi quando siano indispensabili ai fini della decisione, cioè idonei a chiarire in modo decisivo il quadro fattuale.
  • L'acquisizione officiosa di un documento in appello non viola di per sé il principio dispositivo né le preclusioni processuali, se nel processo esistono già indizi o piste probatorie e la prova serve a completare o verificare fatti già oggetto di allegazione.
  • I verbali degli organi ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti; le dichiarazioni rese dagli interessati e riportate nel verbale sono liberamente valutabili dal giudice secondo il prudente apprezzamento.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per la mera preferenza accordata dal giudice a una prova rispetto a un'altra, ma solo se la decisione si fonda su prove non introdotte ritualmente o acquisite al di fuori dei poteri istruttori.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la parte contesta, in realtà, il modo in cui il giudice ha valutato gli elementi istruttori.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, se la censura mira soltanto a sostituire l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppelloRicorso per cassazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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