Cassazione Civile, Ordinanza n. 12353/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di addebito notificato a una professionista per il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009. Il tribunale aveva annullato l’atto per intervenuta prescrizione e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dal 16 giugno 2010 e che fosse già maturato quando era stato inviato l’avviso bonario del 2 luglio 2015, considerato primo atto interruttivo dimostrato in giudizio. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2935 c.c. e 437 c.p.c., nonché della normativa sulla Gestione separata e sul differimento dei versamenti, sostenendo che la proroga al 6 luglio 2010 prevista dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore si applichi indistintamente a tutti i contribuenti interessati, quindi anche alla professionista, con conseguente diversa decorrenza della prescrizione e insussistenza della maturata estinzione del credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che, ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, rileva il differimento al 6 luglio 2010 previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, differimento che opera in base al dato oggettivo dell’attività svolta e non è limitato ai soli contribuenti che in concreto siano assoggettati alle risultanze degli studi di settore. Poiché la corte territoriale aveva invece dato rilievo alla concreta sottoposizione della professionista al regime dei contribuenti minimi, la decisione è stata cassata per errore nella determinazione del dies a quo della prescrizione. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio affermato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, il dies a quo è influenzato dal termine di pagamento effettivamente applicabile, compreso l’eventuale differimento normativo.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla dedotta errata valutazione del termine di prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Costituisce la base normativa della contribuzione alla Gestione separata.
art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
È richiamato in relazione al sistema di versamento dei contributi e alla disciplina del differimento dei termini di pagamento.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
È richiamato insieme alle altre norme sul versamento e sulla scansione dei termini contributivi.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
I termini di versamento sono differiti al 6 luglio 2010, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; il differimento opera in base al dato oggettivo dell’attività svolta, non alla concreta assoggettabilità del singolo professionista alle risultanze degli studi.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
È richiamato come fonte degli studi di settore cui il d.P.C.M. collega il differimento del termine di versamento.
Massime di principio
- Per la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, il termine iniziale decorre dalla scadenza del pagamento dovuto, ma deve essere individuato tenendo conto anche di eventuali differimenti normativi del termine di versamento.
- Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore si applica in base a un criterio oggettivo, cioè alla tipologia di attività esercitata, e non richiede che il singolo soggetto sia in concreto assoggettato alle risultanze degli studi.
- Quando il giudice di merito esclude l’applicazione del differimento sulla base della sola posizione fiscale concreta del contribuente, incorre in errore di diritto nella determinazione del dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- La contestazione della prescrizione di un credito contributivo richiede la corretta individuazione del termine di scadenza del versamento e, solo dopo, la verifica dell’eventuale intervenuta interruzione della prescrizione.
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