Cassazione Civile, Ordinanza n. 12354/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 richiesti a un'avvocata. Il giudice di merito aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dal 16 giugno 2010, data di scadenza ordinaria del versamento, e che il primo atto interruttivo utile fosse l'avviso di pagamento ricevuto il 30 giugno 2015. L'ente ricorrente ha censurato tale soluzione deducendo violazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la proroga al 6 luglio 2010 del termine di versamento, prevista per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, si applicasse anche ai professionisti come la resistente, con conseguente spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione e tempestività dell'interruzione al 30 giugno 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, rileva il differimento al 6 luglio 2010 previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, senza che sia necessaria una concreta sottoposizione del singolo professionista alle risultanze degli studi. Poiché la Corte d'appello aveva invece valorizzato la concreta applicazione del regime degli studi di settore alla parte debitrice, ha commesso errore di diritto nella determinazione del dies a quo della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame sulla eventuale interruzione della prescrizione alla luce degli atti di costituzione in mora e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione dal momento di esigibilità del credito contributivo.
richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione mediante atti di costituzione in mora.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina istitutiva della Gestione separata, richiamata quale base del credito contributivo.
art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato per la disciplina dei termini di versamento e del sistema di riscossione dei contributi.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato insieme al d.P.C.M. 10 giugno 2010 per la disciplina dei termini di pagamento.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito al 6 luglio 2010, senza maggiorazione, i termini di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; il differimento opera in base a un criterio oggettivo legato all'attività svolta, non alla concreta assoggettabilità del singolo alle risultanze degli studi.
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato come base attuativa del d.P.C.M. 10 giugno 2010.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato per individuare le attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo, come eventualmente differito da disposizioni normative o regolamentari applicabili.
- Il differimento dei termini di versamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche assoggettate agli studi di settore opera sulla base del solo dato oggettivo dell'attività svolta, non richiedendo che il singolo contribuente sia in concreto determinato dalle risultanze degli studi o vi abbia aderito in concreto.
- Se il giudice di merito esclude l'applicazione del differimento valorizzando la concreta sottoposizione al regime degli studi di settore, incorre in errore di diritto nella determinazione del termine iniziale della prescrizione.
- Una volta corretto il dies a quo, occorre verificare se gli atti successivi siano idonei a interrompere validamente la prescrizione, tenendo conto della loro collocazione temporale.
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