Sentenza del 24/07/2015 n. 15631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'Ufficio aveva contestato l'applicazione del regime IVA del margine alla cessione di autoveicoli usati effettuata dalla s.r.l. E.A. alla s.a.s. A.O.S. & C., ritenendo insussistenti i relativi presupposti. In particolare, dai libretti di circolazione risultava che i veicoli erano stati acquistati dalla cedente da società di noleggio o da operatori professionali del commercio di autoveicoli, soggetti che avrebbero dovuto applicare il regime IVA ordinario. La contribuente ha dedotto: il difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione del processo verbale di constatazione relativo alla cedente; l'erronea interpretazione dei presupposti del regime del margine; e l'obiettiva incertezza normativa ai fini della disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto validamente motivati gli avvisi, anche mediante motivazione per relationem, poiché il loro contenuto consentiva alla contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi, senza necessità di allegare integralmente il verbale relativo alla cedente. Ha inoltre affermato che il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al regime IVA ordinario; pertanto, il contribuente che lo invoca deve provare la sussistenza di tutti i presupposti, inclusa la corretta applicazione del regime nella precedente cessione. Il semplice acquisto di un'autovettura usata e l'applicazione formale del regime da parte del cedente non sono sufficienti. Il cessionario professionale deve svolgere verifiche sostanziali sulla regolarità dell'operazione e sulla posizione del cedente. L'eventuale ignoranza dell'irregolarità può incidere sulle sanzioni, ma non rende applicabile il regime del margine in assenza dei presupposti. Sono state confermate anche le sanzioni, ritenendo non sussistente un'obiettiva incertezza normativa. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 4.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari e alla possibilità di motivare l'atto mediante riferimento ad altri documenti.
L'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, purché l'atto notificato alleghi il documento richiamato oppure ne riproduca il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare i presupposti della pretesa.
È richiamata dalla contribuente in tema di motivazione e partecipazione procedimentale, ma la censura è stata respinta poiché gli avvisi consentivano di comprendere adeguatamente la contestazione.
D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, convertito dalla Legge n. 85 del 1995
L'art. 36, comma 3, consente al cessionario di beni d'occasione di applicare, per ciascuna cessione, l'imposta nei modi ordinari.
Il regime del margine è un regime IVA speciale, facoltativo e alternativo a quello ordinario. Chi lo invoca deve dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge.
Direttiva 94/5/CE, art. 1, n. 3, e art. 26-bis della sesta direttiva IVA
Il regime del margine mira a evitare doppie imposizioni e distorsioni della concorrenza quando il prezzo di acquisto incorpora IVA non detraibile. Non si applica quando il bene è stato acquistato in regime ordinario con IVA detraibile.
Il cessionario che opera professionalmente nel settore deve adottare una diligenza qualificata, verificando non solo la regolarità formale della fattura, ma anche la sostanziale legittimità del regime IVA applicato e la condizione del cedente.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo derogatorio rispetto al regime ordinario, non si presume: chi lo applica deve poter documentare tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa.
- Per un operatore professionale non è sufficiente controllare la fattura; occorre verificare, per quanto ragionevolmente possibile, la provenienza del bene, il regime fiscale applicato nelle precedenti cessioni e la posizione soggettiva del cedente.
- La buona fede o l'assenza di consapevolezza dell'irregolarità non sanano l'assenza dei presupposti del regime del margine, ma possono rilevare nella valutazione delle sanzioni.
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio ad altri atti, purché riporti o renda conoscibili gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa tributaria e a predisporre la difesa.
- In caso di contestazione, l'onere della prova dei presupposti del regime speciale ricade sul contribuente, secondo il principio di vicinanza alla prova.
- Quanto più elevata è la professionalità dell'acquirente nel settore interessato, tanto maggiore è il livello di diligenza e di verifica esigibile.
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