Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dal rilascio, da parte del Comune, di un permesso di costruire per la realizzazione di un impianto idrico e fognario a servizio di un complesso turistico, preceduto da determinazione della conferenza di servizi. Alcune società hanno impugnato la determinazione e il permesso; il consorzio ha poi reagito contro la sospensione del titolo e contro il suo annullamento in autotutela. In appello il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il permesso, escludendo che il consorzio avesse un diritto reale o una legittimazione statutaria tale da consentirgli di richiederlo, e ha ricollegato il titolo edilizio a mere opere manutentive prive di aliquid novi. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe omesso di esaminare un motivo di appello riproposto, relativo alla legittimazione a richiedere il titolo edilizio in forza della diffida comunale a eseguire lavori di adeguamento degli impianti, e ha invocato anche la violazione di un obbligo euro-unitario in materia di fognature per agglomerati superiori a 2.000 abitanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formulata come motivo inerente alla giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost., in realtà lamentasse soltanto un error in procedendo, ossia l'omessa pronuncia su un motivo di appello, e dunque un vizio rientrante nei limiti interni della giurisdizione e non sindacabile in sede di ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato. La Corte ha inoltre ribadito che il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione non si estende agli errores in iudicando o in procedendo, né alla contestazione della mancata rimessione alla Corte di giustizia UE. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, nonché al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli vizi di giurisdizione, non potendo essere utilizzato per denunciare errores in procedendo o in iudicando
art. 65, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
richiamato per definire la funzione della Corte di cassazione come giudice dei limiti esterni della giurisdizione
le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale ... per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso
conferma che il ricorso contro decisioni di giudici speciali è ammissibile solo per motivi attinenti alla giurisdizione
Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
ribadisce il perimetro ristretto del controllo di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato
art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
richiamato dalla decisione amministrativa per escludere che il consorzio fosse legittimato a ottenere il titolo edilizio
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ... e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96
consente, nel caso di decisione conforme alla proposta del Primo Presidente, l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
può altresì condannare la parte soccombente al pagamento ... di una somma equitativamente determinata ... [e] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000
la Corte ritiene applicabili tali condanne anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, quando la decisione sia conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
viene disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, ossia per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di denunciare errores in procedendo o in iudicando.
- La deduzione dell'omessa pronuncia su un motivo di appello o di un vizio processuale nell'apprezzamento del giudice amministrativo integra un error in procedendo e non un vizio di giurisdizione.
- La censura relativa alla mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non amplia il perimetro del sindacato delle Sezioni Unite sui limiti esterni della giurisdizione.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta formulata nella fase camerale ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le condanne previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche nei giudizi già pendenti secondo il regime transitorio previsto dalla riforma.
- Nel procedimento per il permesso di costruire, il titolo può essere rilasciato solo al proprietario o a chi dimostri un titolo idoneo; la mera prospettazione di un interesse funzionale o manutentivo non equivale, di per sé, a un diritto legittimante se non emerge un effettivo titolo abilitante.
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