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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a due curatori fallimentari succedutisi nella gestione della procedura di insolvenza di una società. Il tribunale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva confermato un compenso unitario complessivo e lo aveva ripartito tra il curatore originario, poi revocato, e il curatore subentrante, attribuendo a quest'ultimo una quota maggioritaria. L'erede del curatore revocato ha impugnato il decreto deducendo: violazione del criterio di proporzionalità nella ripartizione del compenso tra i due curatori; violazione dei criteri tariffari per la liquidazione del compenso, assumendo che l'importo riconosciuto al curatore originario fosse inferiore al minimo e quello riconosciuto al subentrante superiore al massimo; nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione rispetto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; violazione delle regole sulle spese di lite per la compensazione disposta dal tribunale.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che il tribunale di rinvio avesse eluso il principio di diritto vincolante già fissato in precedenza. In particolare, ha giudicato incongruo e paralogico il criterio seguito dal tribunale, perché aveva sostanzialmente duplicato, nella ripartizione dell'attivo, la liquidità esistente al momento dell'apertura del fallimento, computandola come riferibile a entrambi i curatori. La Cassazione ha affermato che la disponibilità liquida rinvenuta all'atto del fallimento è acquisita al fallimento dal solo curatore inizialmente nominato, mentre il curatore subentrante trova già quella somma nella massa e non compie attività idonea a giustificarne una seconda imputazione. Ha quindi cassato il decreto e rinviato al medesimo tribunale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il quarto motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

    richiamato come base della denunciabilità della carenza assoluta di motivazione del decreto del tribunale fallimentare.

  • art. 39 legge fall.

    criterio di proporzionalità di cui all’art. 39 legge fall.

    letto come criterio che impone di commisurare il compenso del curatore all'attivo effettivamente realizzato, in modo proporzionato all'attività svolta.

  • artt. 1 e 2 d.m. 28 luglio 1992, n. 570

    applicabile nella specie "ratione temporis"

    considerati come criteri tariffari da applicare al compenso del curatore, con individuazione di una percentuale tra minimo e massimo in relazione all'attivo e al passivo.

  • art. 37 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

    art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

    richiamato perché ha introdotto nell'art. 39 legge fall. il criterio di proporzionalità già anticipato dal d.m. n. 570/1992.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla compensazione delle spese processuali, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Quando il compenso debba essere liquidato a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, il giudice deve motivare in modo puntuale i criteri di quantificazione e ripartizione, correlando ciascuna quota alle attività effettivamente svolte e ai risultati concretamente conseguiti da ciascun curatore.
  • La liquidazione del compenso non può fondarsi su una duplicazione dell'attivo: la liquidità già esistente al momento dell'apertura del fallimento è ascrivibile alla procedura e non può essere conteggiata come attivo realizzato due volte dal curatore originario e da quello subentrato.
  • Il criterio tariffario del compenso del curatore va applicato sull'attivo effettivamente realizzato da ciascun soggetto, con individuazione di una percentuale compresa tra minimo e massimo coerente con la concreta attività svolta; una ripartizione che conduca a riconoscere a uno dei curatori un importo inferiore al minimo e all'altro uno superiore al massimo, senza adeguata giustificazione, è viziata.
  • La revoca del primo curatore per negligenza può incidere in diminuzione del compenso spettante a quest'ultimo, ma non giustifica, di per sé, un incremento artificioso del compenso del curatore subentrante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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