Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a due curatori fallimentari succedutisi nella gestione della procedura di insolvenza di una società. Il tribunale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva confermato un compenso unitario complessivo e lo aveva ripartito tra il curatore originario, poi revocato, e il curatore subentrante, attribuendo a quest'ultimo una quota maggioritaria. L'erede del curatore revocato ha impugnato il decreto deducendo: violazione del criterio di proporzionalità nella ripartizione del compenso tra i due curatori; violazione dei criteri tariffari per la liquidazione del compenso, assumendo che l'importo riconosciuto al curatore originario fosse inferiore al minimo e quello riconosciuto al subentrante superiore al massimo; nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione rispetto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; violazione delle regole sulle spese di lite per la compensazione disposta dal tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che il tribunale di rinvio avesse eluso il principio di diritto vincolante già fissato in precedenza. In particolare, ha giudicato incongruo e paralogico il criterio seguito dal tribunale, perché aveva sostanzialmente duplicato, nella ripartizione dell'attivo, la liquidità esistente al momento dell'apertura del fallimento, computandola come riferibile a entrambi i curatori. La Cassazione ha affermato che la disponibilità liquida rinvenuta all'atto del fallimento è acquisita al fallimento dal solo curatore inizialmente nominato, mentre il curatore subentrante trova già quella somma nella massa e non compie attività idonea a giustificarne una seconda imputazione. Ha quindi cassato il decreto e rinviato al medesimo tribunale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il quarto motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
richiamato come base della denunciabilità della carenza assoluta di motivazione del decreto del tribunale fallimentare.
art. 39 legge fall.
criterio di proporzionalità di cui all’art. 39 legge fall.
letto come criterio che impone di commisurare il compenso del curatore all'attivo effettivamente realizzato, in modo proporzionato all'attività svolta.
artt. 1 e 2 d.m. 28 luglio 1992, n. 570
applicabile nella specie "ratione temporis"
considerati come criteri tariffari da applicare al compenso del curatore, con individuazione di una percentuale tra minimo e massimo in relazione all'attivo e al passivo.
art. 37 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
richiamato perché ha introdotto nell'art. 39 legge fall. il criterio di proporzionalità già anticipato dal d.m. n. 570/1992.
invocato dalla ricorrente in relazione alla compensazione delle spese processuali, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando il compenso debba essere liquidato a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, il giudice deve motivare in modo puntuale i criteri di quantificazione e ripartizione, correlando ciascuna quota alle attività effettivamente svolte e ai risultati concretamente conseguiti da ciascun curatore.
- La liquidazione del compenso non può fondarsi su una duplicazione dell'attivo: la liquidità già esistente al momento dell'apertura del fallimento è ascrivibile alla procedura e non può essere conteggiata come attivo realizzato due volte dal curatore originario e da quello subentrato.
- Il criterio tariffario del compenso del curatore va applicato sull'attivo effettivamente realizzato da ciascun soggetto, con individuazione di una percentuale compresa tra minimo e massimo coerente con la concreta attività svolta; una ripartizione che conduca a riconoscere a uno dei curatori un importo inferiore al minimo e all'altro uno superiore al massimo, senza adeguata giustificazione, è viziata.
- La revoca del primo curatore per negligenza può incidere in diminuzione del compenso spettante a quest'ultimo, ma non giustifica, di per sé, un incremento artificioso del compenso del curatore subentrante.
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