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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27436/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una fideiussione prestata nel 1990 da un soggetto a favore di una società di cui era socio, con clausola che prevedeva anche la garanzia per chi gli fosse subentrato e la facoltà di recesso con lettera raccomandata. Dopo la morte del fideiussore, le eredi cedettero nel 2003 le quote societarie ereditate e non comunicarono alla banca la revoca della garanzia; la banca, tra il 2004 e il 2006, concesse ulteriori finanziamenti alla società e poi ottenne decreto ingiuntivo per l’escussione della fideiussione. Le eredi opposero il decreto, sostenendo: violazione degli obblighi di trasparenza e informazione bancaria, anche ai sensi dell’art. 119 TUB e dei principi di buona fede e correttezza; violazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca concesso nuovi affidamenti in favore di un debitore deteriorato senza speciale autorizzazione del fideiussore; illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi; necessità di ulteriori prove documentali, testimoniali e contabili. Il Tribunale accolse l’opposizione ritenendo la pretesa non esigibile per violazione degli obblighi informativi; la Corte d’appello riformò la decisione, reputando non provati i presupposti dell’art. 1956 c.c. e proseguendo il giudizio solo per la quantificazione. In cassazione le eredi denunciarono, in sintesi: omessa pronuncia e motivazione apparente per non avere la Corte territoriale affrontato l’art. 119 TUB e per avere deciso sull’an debeatur solo sulla base dell’art. 1956 c.c.; violazione delle norme processuali per mancata considerazione delle loro domande istruttorie; omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte trascurato plurimi indici del peggioramento economico della società e della conoscenza bancaria di tale peggioramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d’appello aveva fatto applicazione del meccanismo dell’assorbimento improprio: una volta esclusa la prova dei presupposti dell’art. 1956 c.c., le ulteriori questioni restavano implicitamente rigettate e non vi era omessa pronuncia in senso tecnico. Ha inoltre osservato che le doglianze sul modo in cui il giudice di merito ha ricostruito i fatti e valutato le risultanze istruttorie non integrano violazione di legge ma censura di merito, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta mancata ammissione dei mezzi istruttori investiva valutazioni di pertinenza e rilevanza rimesse al giudice di merito e mancava l’allegazione della decisività dei mezzi richiesti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori; nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque preso in considerazione il fatto storico del peggioramento economico della società, pur valutandolo in modo non condiviso dalle ricorrenti. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto e le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per obbligazioni future richiede la prova dei relativi presupposti; il mero dato del successivo dissesto del debitore non basta se non risulta la conoscenza, da parte del creditore, del peggioramento delle condizioni economiche del debitore stesso e la concessione del nuovo credito senza speciale autorizzazione.

  • art. 119 TUB

    Richiamato dalla parte ricorrente quale base dell’obbligo informativo della banca; la Corte non ne esamina il merito come autonoma ratio decisoria, ritenendo che la questione resti assorbita nel ragionamento della Corte territoriale.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma non riconosciuto come fondamento autonomo della cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato quale criterio di buona fede nell’esecuzione del rapporto; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il riparto dell’onere della prova: spetta a chi invoca la liberazione ex art. 1956 c.c. dimostrarne i presupposti.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso per dedurre vizi processuali della decisione d’appello, ma senza esito favorevole.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’omessa pronuncia perché la decisione di assorbimento improprio integra un rigetto implicito delle questioni ulteriori.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ritiene invece sufficiente e non apparente la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro processuale, senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alle richieste istruttorie; la Corte nega che vi sia stato un vizio censurabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte delimita i confini del sindacato di legittimità: la violazione di legge riguarda errori nell’interpretazione/applicazione della norma; l’omessa pronuncia non sussiste in presenza di rigetto implicito o assorbimento; il n. 5 consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di elementi istruttori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti applicabili.

Massime di principio

  • L’assorbimento improprio non integra omessa pronuncia: quando il giudice decide una questione dirimente che rende superflue le altre, le questioni non esaminate devono intendersi implicitamente rigettate o comunque assorbite.
  • La violazione di legge ex art. 360 c.p.c. ricorre solo se il giudice sbaglia nell’interpretazione o nell’applicazione della norma astratta; non è invece deducibile quando si contesti la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.
  • Chi invoca la liberazione dal vincolo fideiussorio per obbligazioni future deve allegare e provare in modo rigoroso i presupposti di cui all’art. 1956 c.c., inclusa la conoscenza del peggioramento delle condizioni del debitore da parte del creditore e la concessione del nuovo credito senza speciale autorizzazione.
  • La censura di mancata ammissione di mezzi istruttori è ammissibile in cassazione solo se viene dedotta la decisività concreta della prova e l’omissione abbia inciso su un fatto decisivo della controversia; altrimenti attiene al merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o indizi, quando il fatto storico sia comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMoraInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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