Cassazione Civile, Ordinanza n. 27436/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione prestata nel 1990 da un soggetto a favore di una società di cui era socio, con clausola che prevedeva anche la garanzia per chi gli fosse subentrato e la facoltà di recesso con lettera raccomandata. Dopo la morte del fideiussore, le eredi cedettero nel 2003 le quote societarie ereditate e non comunicarono alla banca la revoca della garanzia; la banca, tra il 2004 e il 2006, concesse ulteriori finanziamenti alla società e poi ottenne decreto ingiuntivo per l’escussione della fideiussione. Le eredi opposero il decreto, sostenendo: violazione degli obblighi di trasparenza e informazione bancaria, anche ai sensi dell’art. 119 TUB e dei principi di buona fede e correttezza; violazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca concesso nuovi affidamenti in favore di un debitore deteriorato senza speciale autorizzazione del fideiussore; illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi; necessità di ulteriori prove documentali, testimoniali e contabili. Il Tribunale accolse l’opposizione ritenendo la pretesa non esigibile per violazione degli obblighi informativi; la Corte d’appello riformò la decisione, reputando non provati i presupposti dell’art. 1956 c.c. e proseguendo il giudizio solo per la quantificazione. In cassazione le eredi denunciarono, in sintesi: omessa pronuncia e motivazione apparente per non avere la Corte territoriale affrontato l’art. 119 TUB e per avere deciso sull’an debeatur solo sulla base dell’art. 1956 c.c.; violazione delle norme processuali per mancata considerazione delle loro domande istruttorie; omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte trascurato plurimi indici del peggioramento economico della società e della conoscenza bancaria di tale peggioramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d’appello aveva fatto applicazione del meccanismo dell’assorbimento improprio: una volta esclusa la prova dei presupposti dell’art. 1956 c.c., le ulteriori questioni restavano implicitamente rigettate e non vi era omessa pronuncia in senso tecnico. Ha inoltre osservato che le doglianze sul modo in cui il giudice di merito ha ricostruito i fatti e valutato le risultanze istruttorie non integrano violazione di legge ma censura di merito, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta mancata ammissione dei mezzi istruttori investiva valutazioni di pertinenza e rilevanza rimesse al giudice di merito e mancava l’allegazione della decisività dei mezzi richiesti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori; nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque preso in considerazione il fatto storico del peggioramento economico della società, pur valutandolo in modo non condiviso dalle ricorrenti. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto e le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La liberazione del fideiussore per obbligazioni future richiede la prova dei relativi presupposti; il mero dato del successivo dissesto del debitore non basta se non risulta la conoscenza, da parte del creditore, del peggioramento delle condizioni economiche del debitore stesso e la concessione del nuovo credito senza speciale autorizzazione.
Richiamato dalla parte ricorrente quale base dell’obbligo informativo della banca; la Corte non ne esamina il merito come autonoma ratio decisoria, ritenendo che la questione resti assorbita nel ragionamento della Corte territoriale.
Invocato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma non riconosciuto come fondamento autonomo della cassazione della sentenza impugnata.
Invocato quale criterio di buona fede nell’esecuzione del rapporto; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
La Corte richiama il riparto dell’onere della prova: spetta a chi invoca la liberazione ex art. 1956 c.c. dimostrarne i presupposti.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per dedurre vizi processuali della decisione d’appello, ma senza esito favorevole.
La Corte esclude l’omessa pronuncia perché la decisione di assorbimento improprio integra un rigetto implicito delle questioni ulteriori.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ritiene invece sufficiente e non apparente la motivazione della sentenza d’appello.
Richiamato nel primo motivo come parametro processuale, senza rilievo decisivo nel rigetto.
Richiamato nel primo motivo, senza rilievo autonomo nella decisione.
Richiamato nel primo motivo, senza rilievo autonomo nella decisione.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alle richieste istruttorie; la Corte nega che vi sia stato un vizio censurabile in cassazione.
La Corte delimita i confini del sindacato di legittimità: la violazione di legge riguarda errori nell’interpretazione/applicazione della norma; l’omessa pronuncia non sussiste in presenza di rigetto implicito o assorbimento; il n. 5 consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di elementi istruttori.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti applicabili.
Massime di principio
- L’assorbimento improprio non integra omessa pronuncia: quando il giudice decide una questione dirimente che rende superflue le altre, le questioni non esaminate devono intendersi implicitamente rigettate o comunque assorbite.
- La violazione di legge ex art. 360 c.p.c. ricorre solo se il giudice sbaglia nell’interpretazione o nell’applicazione della norma astratta; non è invece deducibile quando si contesti la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.
- Chi invoca la liberazione dal vincolo fideiussorio per obbligazioni future deve allegare e provare in modo rigoroso i presupposti di cui all’art. 1956 c.c., inclusa la conoscenza del peggioramento delle condizioni del debitore da parte del creditore e la concessione del nuovo credito senza speciale autorizzazione.
- La censura di mancata ammissione di mezzi istruttori è ammissibile in cassazione solo se viene dedotta la decisività concreta della prova e l’omissione abbia inciso su un fatto decisivo della controversia; altrimenti attiene al merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o indizi, quando il fatto storico sia comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
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