Cassazione Civile, Ordinanza n. 27444/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
Il procedimento trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, titolare di una ditta di arte contemporanea, pronunciata dal Tribunale su ricorso di un creditore. Il fallito ha proposto reclamo deducendo: nullità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione perché eseguita presso la casa comunale nonostante fosse, a suo dire, reperibile presso la sede; insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.; insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo, ritenendo rituale la notificazione, non attendibile la documentazione prodotta dal reclamante e sussistente l'insolvenza anche alla luce dello stato passivo. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 15 l.fall. per nullità della notificazione; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall. per mancato superamento delle soglie dimensionali, valorizzando la dichiarazione del curatore sullo stato passivo; 3) violazione dell'art. 5 l.fall. per erroneo riconoscimento dell'insolvenza; 4) violazione dell'art. 18, comma 7, l.fall. per tardiva costituzione del creditore istante e illegittima rimessione in termini. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ha accolto il secondo motivo e ha assorbito il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo decisiva la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, della risultanza dello stato passivo da cui emergeva un importo complessivo dei debiti ammessi pari a euro 280.308,62, dato idoneo a incidere sulla verifica del superamento delle soglie dimensionali di fallibilità. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo per genericità e difetto di autosufficienza; il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 l.fall.
comma 2, comma 3, comma 4
La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento segue una disciplina speciale e semplificata; se la notifica via PEC non riesce e la notificazione presso la sede non va a buon fine, non è richiesto all'ufficiale giudiziario svolgere ulteriori ricerche prima del deposito presso la casa comunale.
art. 18 l.fall.
Nel giudizio di reclamo la costituzione tardiva della parte resistente e le relative decadenze non sono scrutinabili in cassazione se il motivo è formulato in modo generico e privo di specifica indicazione delle nuove eccezioni o dei nuovi documenti contestati.
art. 1 l.fall.
La prova della non fallibilità può essere data anche con documenti diversi dai bilanci; il giudice deve però valutare specificamente tutti i requisiti dimensionali, incluso l'ammontare dei debiti scaduti e l'attivo patrimoniale, senza trascurare risultanze decisive come quelle emergenti dallo stato passivo.
art. 5 l.fall.
L'accertamento dello stato di insolvenza resta distinto dalla sola prova dell'inadempimento, che di per sé non è sufficiente a dimostrarlo.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione che censura l'omessa o erronea valutazione di un documento è inammissibile se non indica in modo preciso dove il documento si trovi nel fascicolo e non ne trascrive o riassume il contenuto.
art. 132 c.p.c.
Sussiste vizio motivazionale quando la decisione presenta una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice, in particolare per omissione dell'esame di un fatto decisivo e mancanza di un adeguato quadro probatorio.
art. 111 Cost.
La motivazione deve esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mancanza o radicale insufficienza integra un'anomalia motivazionale rilevante.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di accoglimento, sia pure parziale, del ricorso non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore può dimostrare la non fallibilità con qualsiasi mezzo idoneo a rappresentare storicamente i dati economici e patrimoniali dell'impresa; i bilanci non hanno valore di prova legale esclusiva.
- Ai fini della verifica delle soglie dimensionali di fallibilità il giudice deve esaminare in modo puntuale tutti i requisiti di legge e non può omettere il dato, decisivo, risultante da atti della procedura come lo stato passivo.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa o erronea valutazione di documenti richiede assoluta specificità e autosufficienza, con precisa indicazione della sede processuale del documento e del suo contenuto.
- La notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione segue una disciplina speciale: fallito il tentativo via PEC e quello presso la sede, il deposito in casa comunale è sufficiente senza ulteriori ricerche.
- Il mero inadempimento non coincide automaticamente con lo stato di insolvenza, che richiede un accertamento autonomo e complessivo della incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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