Cassazione Civile, Ordinanza n. 27431/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un figlio nei confronti della madre e della sorella per far accertare che una vendita di nuda proprietà di terreni e fabbricati fosse in realtà simulata e celasse una donazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto sia la domanda di simulazione relativa sia la domanda di nullità del negozio dissimulato per difetto della forma richiesta dalla legge notarile. In appello, la sorella acquirente aveva impugnato la decisione; la Corte d'appello ha però rigettato la domanda di nullità per difetto di interesse dell'attore, ma ha confermato l'accoglimento della simulazione. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sostenendo che la precisazione sull'interesse ad agire, collegato alla trascrizione dell'opposizione ex art. 563, comma 4, c.c., costituirebbe una nuova domanda tardiva; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 1415, comma 2, c.c., sostenendo che, essendo il donante ancora in vita e non essendo stata proposta opposizione, mancasse l'interesse all'azione di simulazione; 3) e 4) violazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni (artt. 115, 116, 167 c.p.c.; 2697, 1417, 2727, 2729 c.c.), contestando che la simulazione fosse stata ritenuta provata sulla base di fatti non contestati e di presunzioni non gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la precisazione svolta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non introducesse una domanda nuova, ma si limitasse a chiarire la finalità dell'azione di simulazione. Ha inoltre confermato l'ammissibilità dell'azione di simulazione proposta da un futuro legittimario quando essa sia funzionale alla notificazione e trascrizione dell'atto di opposizione ex art. 563, comma 4, c.c., senza che sia necessario l'apertura della successione. Quanto ai motivi sulla prova, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e corrette: da un lato, la non contestazione di fatti decisivi da parte della convenuta; dall'altro, la valutazione di presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
precisazioni o modificazioni delle domande
La memoria può essere usata per precisare la finalità già dedotta della domanda, senza introdurre una domanda nuova.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire va apprezzato in relazione alla concreta utilità della tutela richiesta; nel caso, è stato ritenuto sussistente per la funzione di opposizione ex art. 563 c.c.
art. 1415, comma 2, c.c.
La Corte ha escluso che la mancanza di apertura della successione precluda al futuro legittimario l'azione di simulazione quando questa sia strumentale all'opposizione prevista dall'art. 563, comma 4, c.c.
art. 563, comma 4, c.c.
L'opposizione del coniuge e dei parenti in linea retta del donante può essere notificata e trascritta; l'azione di simulazione può essere esperita per consentire tale adempimento e sospendere il termine per la domanda di restituzione verso i terzi acquirenti.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009, secondo il previgente orientamento giurisprudenziale recepito dalla novella.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della prova presuntiva rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 167 c.p.c.
La mancata o generica contestazione dei fatti allegati può rilevare ai fini dell'accertamento della loro sussistenza.
art. 2697 c.c.
La ricorrente invocava la violazione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione d'appello sulla prova della simulazione.
art. 1417 c.c.
Richiamato nel quadro delle regole sulla prova della simulazione, ma la censura è stata disattesa perché mirava a rivalutare il merito.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento della simulazione se sorrette da gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
La Corte ha confermato che il ragionamento presuntivo del giudice di merito non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente di precisare o modificare le domande già introdotte, ma non di proporre una domanda nuova; la distinzione dipende dalla funzione sostanziale dell'allegazione integrativa.
- L'azione di simulazione può essere proposta anche prima dell'apertura della successione, quando non sia finalizzata direttamente alla riduzione, ma serva a rendere possibile la notificazione e trascrizione dell'opposizione ex art. 563, comma 4, c.c.
- L'interesse ad agire va valutato in concreto: è sufficiente l'utilità giuridica immediata della pronuncia richiesta, anche se strumentale alla tutela futura di diritti successori ancora non azionabili.
- Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi anteriori alla sua espressa codificazione, perché costituisce espressione di un orientamento già consolidato; la qualificazione di una contestazione come generica o specifica è apprezzamento di merito.
- La prova della simulazione può essere fornita anche per presunzioni, purché il ragionamento inferenziale sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale indiziario se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27436/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27442/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27444/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →