Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La richiedente aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, da ultimo, della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggita dalla Cina perché perseguitata dalla polizia per la propria adesione al movimento religioso denominato "Chiesa di Dio Onnipotente". Il Tribunale di Milano, dopo un precedente annullamento in cassazione, aveva respinto tutte le domande ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti delle tutele invocate. Con il ricorso per cassazione la richiedente articolava sei motivi: 1) violazione delle norme processuali e sovranazionali sul diritto alla nuova audizione del richiedente; 2) violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità; 3) nullità del decreto per motivazione apparente e per violazione del contraddittorio sulle COI; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la certificazione rilasciata dalla Chiesa di Dio Onnipotente attestante la sua appartenenza al culto; 5) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria, per mancata valutazione della situazione del Paese di origine e del rischio di arresto e torture per i seguaci del culto; 6) violazione delle norme sulla protezione umanitaria, per non avere considerato le violazioni dei diritti umani connesse alla libertà di culto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: il primo motivo era privo di specificità perché non indicava come e quando fosse stata proposta l'istanza di nuova audizione; il secondo era inammissibile perché il Tribunale aveva motivato la non credibilità con lacune, incongruenze e implausibilità del racconto, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; il terzo era infondato perché la motivazione consentiva di ricostruire l'iter logico seguito e l'acquisizione officiosa delle COI non ledeva il contraddittorio se richiamata in motivazione; il quarto tendeva a una rivalutazione del merito; il quinto non coglieva la ratio decidendi, poiché il Tribunale aveva escluso il rischio di grave danno sulla base della ritenuta non appartenenza della richiedente alla Chiesa di Dio Onnipotente e, comunque, in presenza di dichiarazioni inattendibili non era necessario un ulteriore approfondimento istruttorio officioso per le ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007; il sesto era parimenti inammissibile perché il diniego della protezione umanitaria dipendeva non dall'assenza in astratto di violazioni nel Paese, ma dalla mancata esposizione personale della richiedente al rischio, essendone stata esclusa l'adesione al culto vietato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
artt. 35-bis, commi 10 e 11, d.lgs. 25/2008
La richiesta di nuova audizione deve essere dedotta in modo specifico; la doglianza è inammissibile se non si indica quando e come l'istanza sia stata proposta e quale contenuto avesse.
art. 46, par. 3, direttiva 2013/32/UE
Richiamato a sostegno del diritto del richiedente a un esame effettivo, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e con riguardo all'avvenuta audizione già disposta dal Tribunale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Invocato sul diritto a un rimedio effettivo, ma non è stato ritenuto violato nel caso concreto.
La credibilità del richiedente va valutata secondo i criteri legali, mediante controllo di coerenza interna ed esterna e di plausibilità razionale del racconto.
Richiamato in relazione ai doveri istruttori del giudice e alla valutazione della domanda di protezione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata in quanto non coglieva la ratio decidendi.
Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), l'approfondimento istruttorio officioso non è necessario quando il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile; per la lettera c) il giudice deve comunque valutare le COI.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato per la protezione umanitaria, ma il diniego è stato confermato perché mancava una esposizione personale a violazioni dei diritti umani.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata per la protezione umanitaria, interpretata nel senso che occorre una specifica vulnerabilità personale.
artt. 24 e 111, comma 6, Cost.
Invocati a sostegno della censura di motivazione apparente e violazione del contraddittorio, ma non ritenuti violati.
La motivazione è sufficiente quando consente di individuare l'iter argomentativo seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione di credibilità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, alla totale mancanza di motivazione o a motivazione incomprensibile/contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 3 e 8 CEDU
Richiamati in tema di protezione umanitaria, ma la doglianza è stata respinta perché mancava l'esposizione personale al rischio.
artt. 3 e 10 Cost.
Richiamati a sostegno della domanda umanitaria, senza che la Corte ravvisasse una violazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La censura relativa alla mancata nuova audizione del richiedente protezione internazionale è inammissibile se non è specificato in modo puntuale quando, come e con quale contenuto l'istanza sia stata formulata, non essendo sufficiente un generico richiamo alla richiesta di rinnovazione dell'audizione.
- La valutazione di credibilità del richiedente asilo costituisce un accertamento di fatto fondato sui criteri legali dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007 e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando il giudice abbia omesso un fatto decisivo, abbia omesso del tutto la motivazione o abbia adottato una motivazione incomprensibile o radicalmente contraddittoria.
- Le COI acquisite d'ufficio dal giudice nel giudizio sulla protezione internazionale non violano il contraddittorio se la loro utilizzazione è resa palese nella motivazione; tale attività integra i poteri istruttori officiosi e non comprime le garanzie difensive del richiedente.
- Quando il giudice di merito ritiene inattendibile il racconto del richiedente, non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio officioso per accertare i presupposti della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, se la doglianza non scalfisce la base fattuale dell'inattendibilità.
- La censura che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici è inammissibile in sede di legittimità.
- Il diniego della protezione umanitaria non può essere utilmente censurato invocando in astratto la presenza di violazioni dei diritti umani nel Paese di origine se il giudice ha escluso che il richiedente sia personalmente esposto a quel rischio; occorre una vulnerabilità individuale concretamente allegata e riscontrata.
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