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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27442/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

Il curatore fallimentare ha impugnato in cassazione il decreto del tribunale che aveva liquidato il compenso finale per l'attività svolta nella procedura, dapprima in euro 30.000 e poi, con successiva correzione, in euro 29.093,66 per la limitata disponibilità di cassa. Il ricorrente ha articolato due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione di norme fallimentari e del testo unico spese di giustizia, lamentando: la riduzione del compenso in ragione di un precedente pagamento di imposte disposto dal giudice delegato; l'asserita carenza di motivazione sui criteri di quantificazione; l'erronea affermazione che l'eccedenza rispetto alla cassa non potesse gravare sull'erario; la liquidazione del compenso al lordo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto. Con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina fallimentare sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente imputato al suo compenso la liquidazione del compenso di un coadiutore della procedura, che a suo dire non era stato nominato delegato del curatore ma soltanto coadiutore contabile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alle censure relative alla non corretta riduzione del compenso per insufficienza di cassa e alla liquidazione al lordo degli oneri fiscali; ha invece dichiarato inammissibile la censura sul pagamento delle imposte disposto dal giudice delegato e ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione del decreto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il provvedimento del tribunale aveva già qualificato l'attività del coadiutore come assimilabile a quella del delegato del curatore e che tale decreto, divenuto esecutivo, non era stato impugnato. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio al tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha enunciato i principi secondo cui, nel fallimento con attivo insufficiente, l'erario anticipa il compenso del curatore per identità di ratio rispetto al fallimento privo di attivo; inoltre il compenso del curatore va liquidato al netto degli oneri fiscali, inclusi IVA e accessori.

Norme richiamate

  • art. 80 c.p.c.

    richiamato per la nomina del curatore speciale del fallimento ai fini del giudizio di cassazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione del decreto di liquidazione può essere sommaria, purché dia conto, anche implicitamente, degli elementi considerati

  • art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002

    la regola dell'anticipazione da parte dell'erario per il fallimento privo di attivo si estende, per identità di ratio, anche al caso di attivo insufficiente

  • art. 39 legge fall.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di liquidazione del compenso

  • art. 32 legge fall.

    prevede che l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, sia detratto dal compenso del curatore

  • art. 117 legge fall.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 146, terzo comma, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • d.m. n. 30 del 2012

    richiamato dal ricorrente tra le norme tariffarie applicabili alla liquidazione del compenso

  • art. 146, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002

    indica, per il caso tipico, che sono anticipate dall'erario le spese e gli onorari degli ausiliari del magistrato

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere motivato, ma è sufficiente una motivazione sintetica che indichi gli elementi essenziali del computo e dimostri l'esame della materia controversa.
  • Nel fallimento, se l'attivo è insufficiente a coprire gli atti richiesti dalla legge, il compenso del curatore non può essere ridotto automaticamente per la sola mancanza di cassa: l'onere eccedente deve gravare sull'erario secondo la disciplina delle spese anticipate.
  • La regola dell'anticipazione erariale prevista per il fallimento privo di attivo si applica anche al fallimento con attivo insufficiente, in base alla medesima ratio decidendi.
  • Il compenso del curatore fallimentare va liquidato al netto degli oneri fiscali; non deve essere computato al lordo di IVA, CPA o ritenuta d'acconto, perché il curatore opera come ausiliario di giustizia in un ambito pubblicistico e processuale.
  • Le censure fondate su provvedimenti presupposti non impugnati non possono essere riesaminate in cassazione quando il decreto impugnato vi faccia espresso e decisivo riferimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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