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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41954/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2006. L’accertamento riguardava l’omessa fatturazione e contabilizzazione di alcuni canoni di locazione riferiti a tre immobili. Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 34 e 83 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse considerato imponibili anche mensilità di canone non effettivamente percepite, perché le parti avevano poi concluso accordi transattivi con cui i conduttori avrebbero potuto godere gratuitamente degli immobili per alcuni mesi, impegnandosi al rilascio in date concordate. La contribuente ha inoltre sostenuto che la risoluzione effettiva dei contratti dovesse ritenersi avvenuta alla data di sottoscrizione di tali accordi e non alla loro successiva registrazione, e che quindi quei canoni non erano dovuti nel periodo d’imposta contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la mancata specifica indicazione, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava, con riferimento alla loro collocazione nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che il motivo non colpiva la ratio decidendi della CTR, la quale aveva affermato che l’unica data certa di cessazione della locazione era quella della registrazione degli accordi risolutori, sicché prima di tale momento i contratti non potevano considerarsi risolti in modo opponibile all’Amministrazione finanziaria. La Corte ha comunque aggiunto che tale impostazione è conforme alla giurisprudenza sulla inopponibilità al terzo, ivi compreso l’ente impositore, di una scrittura privata priva di data certa ex art. 2704 c.c.; pertanto, in difetto di prova di una data anteriore certa e opponibile, deve aversi riguardo alla data di registrazione e non a quella di sottoscrizione. Ha infine richiamato il principio per cui gli effetti retroattivi del mutuo consenso risolutorio non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria se pregiudicano una pretesa impositiva già maturata medio tempore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per contestare la qualificazione fiscale dei canoni di locazione e la rilevanza degli accordi risolutori

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica, a pena di inammissibilità, degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con i dati necessari a individuarne la produzione nei gradi di merito

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale requisito di procedibilità correlato alla produzione dei documenti richiamati nel ricorso

  • art. 23 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma tributaria invocata dalla ricorrente per contestare l’imponibilità dei canoni non percepiti

  • art. 34 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma tributaria invocata dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo

  • art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma tributaria invocata dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma sull’accertamento dell’Iva invocata per contestare l’imponibilità dei corrispettivi non percepiti

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata è opponibile ai terzi solo dal momento in cui acquista data certa; in mancanza di prova di una data anteriore certa, per l’Amministrazione si assume quella di registrazione

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    gli effetti retroattivi del patto risolutorio per mutuo consenso non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria quando pregiudicano la pretesa impositiva già maturata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non indica specificamente, con riferimento alla loro localizzazione nei gradi di merito, gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure.
  • Il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la decisione è sorretta da una specifica autonomia argomentativa e quella non è contestata, il motivo è inammissibile.
  • Nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, una scrittura privata successiva al contratto e priva di data certa non è opponibile come prova di una cessazione anticipata del rapporto o di una modifica retrodatata dei corrispettivi pattuiti.
  • Quando la cessazione di un contratto di locazione dipende da un accordo risolutorio tra le parti, per opporla al Fisco occorre una data certa anteriore o comunque opponibile; in difetto, rileva la data di registrazione quale momento di acquisto della data certa.
  • Gli effetti retroattivi del mutuo consenso risolutorio non possono pregiudicare la pretesa impositiva già maturata medio tempore in favore dell’Erario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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