Cassazione Civile, Ordinanza n. 29514/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia relative a precedenti giudizi tributari e pervenuta tramite ruolo. Con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 6 d.m. n. 321/1999, sostenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata perché conforme al contenuto minimo previsto dalla normativa sulla riscossione, che non vi fosse obbligo di allegare atti richiamati per relationem se conosciuti dal contribuente, e che l'impugnazione dell'atto dimostrasse comunque la conoscenza della pretesa e sanasse l'eventuale difetto di notifica. La CTR, invece, aveva ritenuto insufficiente la motivazione della cartella perché non indicava la causa petendi della pretesa, non menzionava il soggetto originariamente debitore delle spese di giustizia, né spiegava i presupposti dell'estensione della responsabilità alla società cessionaria dell'azienda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che non fosse stato assolto l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fondava, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., anche in relazione all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; dall'altro, che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché si limitava a contestare in astratto la motivazione per relationem della cartella senza confrontarsi con il rilievo centrale della CTR, ossia la mancanza nell'atto degli elementi minimi necessari a comprendere perché la società fosse chiamata a rispondere di un debito riferibile ad altro soggetto e sulla base di quali presupposti giuridici. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di costituzione dell'intimata contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetti del ricorso e per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda e della loro collocazione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato in combinazione con l'art. 366, n. 6, c.p.c. per il deposito degli atti e documenti necessari al ricorso per cassazione.
La ricorrente lo invoca per sostenere che non vi sia obbligo di allegare atti richiamati per relationem se conosciuti dal contribuente.
Richiamato dalla ricorrente quale norma che disciplina il contenuto minimo della cartella di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della sufficienza del contenuto della cartella in relazione agli elementi da inserire nel ruolo.
art. 1, commi 1 e 2, d.m. n. 321/1999
È evocato per indicare gli elementi che devono essere riportati nel ruolo, cui la cartella deve conformarsi.
È la norma procedurale citata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 2560, secondo comma, c.c.
È richiamato nella motivazione della CTR quale possibile base della responsabilità della cessionaria per i debiti inerenti l'azienda ceduta.
È richiamato dalla CTR come ulteriore base normativa dell'estensione della responsabilità alla cessionaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva che non si applica nel caso, poiché soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su atti o documenti del processo, è indispensabile indicarli specificamente e precisarne la collocazione nei fascicoli di merito o di legittimità; la mancata osservanza di tale onere rende il motivo inammissibile.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non è soddisfatto dalla sola riproduzione parziale, nella sentenza impugnata, di un documento: occorre che il ricorrente consenta alla Corte una piena e immediata individuazione del documento e del suo contenuto rilevante.
- È inammissibile il motivo che si limiti a censurare in astratto la motivazione dell'atto o la sua motivazione per relationem senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando una cartella di pagamento pretende somme riferite originariamente a un terzo, la motivazione dell'atto deve rendere comprensibili sia la causa petendi sia il titolo giuridico dell'estensione della pretesa al soggetto destinatario; la mera conoscenza di fatti ulteriori non supplisce, da sola, alla mancanza degli elementi essenziali dell'atto.
- In sede di legittimità, il superamento della questione della conoscenza dell'atto da parte del contribuente non basta se la sentenza impugnata fonda la decisione sull'assenza, nell'atto, dei dati minimi necessari a spiegare la pretesa tributaria e il titolo della responsabilità
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →