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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30785/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione commerciale tra alcune società del gruppo poi incorporato dalla ricorrente e l'istituto di credito, nel quale le prime curavano la canalizzazione di pratiche di finanziamento per la vendita di autoveicoli e, al raggiungimento di determinati volumi annuali, maturavano premi denominati "rappel". La società ricorrente, in qualità di incorporante, ha ottenuto decreto ingiuntivo per somme ritenute dovute a tale titolo per gli anni 2004-2008. In opposizione, il Tribunale ha riconosciuto solo una parte del credito, mentre la Corte d'appello, accogliendo l'appello incidentale della banca, ha respinto integralmente la domanda ritenendo prescritto il credito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'interpretazione del rapporto, sostenendo che i rappel non fossero provvigioni ma premi di produttività o comunque corrispettivi di un rapporto atipico, con prescrizione decennale e non quinquennale; 2) violazione del giudicato esterno e degli artt. 2945, 2950, 2909 c.c. e della normativa sulla mediazione, assumendo che un precedente giudicato avesse già qualificato il rapporto come canalizzazione di finanziamenti e non come mediazione; 3) violazione delle norme sulla decorrenza e sospensione della prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della conoscenza del mancato pagamento e che la banca avesse dolosamente occultato i dati contabili, con sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto ammissibile l'intervento del fallimento della ricorrente nel giudizio di legittimità, affermando che il fallimento sopravvenuto non interrompe il processo di cassazione, ma la curatela può intervenire per sostenere le difese già svolte dalla società fallita. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il rappel, secondo la giurisprudenza richiamata, è una provvigione aggiuntiva o "superprovvigione" collegata al rapporto base di procacciamento di affari, non un rapporto autonomo; pertanto, non si applica l'art. 2950 c.c. bensì il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. per le somme pagabili periodicamente. Ha inoltre escluso la decisività della doglianza sul giudicato esterno per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso. Ha poi respinto il terzo motivo osservando che la Corte territoriale aveva correttamente ancorato la decorrenza della prescrizione alla conclusione dei singoli affari e che la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un comportamento intenzionalmente diretto a occultare l'obbligazione, non una mera omissione informativa o difficoltà di accertamento del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinaria invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie così come qualificata dalla Corte

  • art. 2950 c.c.

    norma sulla prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione, esclusa perché il rapporto non era di mediazione

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    applicato al credito per rappel, qualificato come somma periodica/compenso aggiuntivo collegato al rapporto base

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato esterno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza specifica decisività autonoma

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che il termine decorresse dalla conclusione dei singoli affari

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione opera solo se il debitore tenga un comportamento intenzionalmente diretto a occultare l'obbligazione e a rendere impossibile l'azione del creditore

  • art. 1362 c.c. e segg.

    richiamati per l'interpretazione del rapporto, ma le censure sono state ritenute generiche

  • art. 1754 c.c.

    esclusa la riconducibilità del rapporto alla mediazione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel quadro interpretativo dalla ricorrente, senza autonoma rilevanza nella decisione

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 287/2000

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura atipica del rapporto, senza accoglimento

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    indicati per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per violazione di legge

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo ex art. 360, n. 3, deve essere specifico e autosufficiente, con argomentazioni chiare e non meramente assertive

  • art. 302 c.p.c.

    ritenuto non applicabile come meccanismo di riassunzione nel giudizio di cassazione a seguito del fallimento sopravvenuto

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    l'evento del fallimento non determina interruzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei rapporti di procacciamento di affari, il premio denominato rappel non integra un rapporto autonomo, ma costituisce un compenso aggiuntivo o superprovvigione collegato al raggiungimento di determinati volumi di affari.
  • Al credito per rappel si applica, in assenza di mediazione, il termine di prescrizione quinquennale delle somme dovute periodicamente ex art. 2948, n. 4, c.c., non il termine ordinario decennale.
  • La prescrizione decorre dalla conclusione dei singoli affari o dal momento in cui il creditore poteva esigere il compenso e richiedere la documentazione necessaria, non dal solo momento della scoperta soggettiva del mancato pagamento.
  • La sospensione della prescrizione per dolo del debitore richiede un comportamento intenzionalmente diretto a occultare l'esistenza dell'obbligazione e a rendere impossibile l'azione del creditore; la mera omissione informativa o la difficoltà di accertamento del credito non sono sufficienti.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., la deduzione di violazione di legge deve essere specifica, autosufficiente e accompagnata dal confronto tra norma asseritamente violata e affermazioni della sentenza impugnata; il richiamo generico di più disposizioni non è idoneo.
  • Il giudicato esterno è deducibile in cassazione solo se il ricorso indica con precisione gli atti e le circostanze processuali in cui esso è stato introdotto nei gradi di merito.
  • Il fallimento sopravvenuto di una parte non interrompe il giudizio di cassazione, ma la curatela può intervenire per sostenere le difese già proposte dall'impresa fallita, nei limiti delle facoltà consentite nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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