Sentenza n. 1556/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia avverso e per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 4.2.2026, notificato al ricorrente il 10.2.2026, con il quale il Prefetto della Provincia di Siracusa ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola ex art. 42 TULPS, presentata dal sig. -OMISSIS-, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente (tra cui la nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.11.2025 di avvio del procedimento art. 10-bis L. 241/90 e la nota prefettizia di integrazioni istruttorie prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2025; e per quanto occorra, delle note della Questura di Siracusa Cat. -OMISSIS-/PAS del -OMISSIS- e pari Cat. del -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-), anche non noto negli estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola ex art. 42 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola, motivato dalla carenza del requisito del dimostrato bisogno. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 42 TULPS e dell'art. 3 l. 241/1990; travisamento delle risultanze istruttorie; carenza di istruttoria e difetto di motivazione; illogicità manifesta e contraddittorietà; difetto del presupposto; violazione dei principi di coerenza e correttezza dell'azione amministrativa; contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione e violazione del legittimo affidamento. In particolare, il diniego richiamava pareri della Questura ritenuti contrari al rinnovo, mentre dagli atti risultava che una nota aveva espresso valutazione positiva, attestando l'assenza di precedenti penali, cause ostative, incapacità di abusare delle armi e mutamenti nelle condizioni dell'attività commerciale; altra nota si limitava a rilevare che il titolare non era mai incorso in situazioni di concreto pericolo per la propria incolumità, confermando però la consistente movimentazione di denaro e assegni connessa all'attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo evidente il travisamento istruttorio. Ha premesso che il rilascio e il rinnovo del porto d'armi presuppongono, ai sensi dell'art. 42 TULPS, specifiche ragioni idonee a giustificare la deroga al generale divieto di porto d'armi e l'assenza di rischi, anche potenziali, per l'ordine e la sicurezza pubblica. La valutazione amministrativa è ampiamente discrezionale, si rinnova a ogni richiesta di rinnovo e deve comparare l'interesse pubblico alla sicurezza con quello privato all'incolumità personale, attribuendo prevalenza al primo. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata coerentemente, ragionevolmente e sulla base dell'effettivo contenuto dell'istruttoria. Nel caso concreto, la Prefettura aveva alterato il significato delle note della Questura richiamate per relationem: una era positiva e l'altra non escludeva il bisogno attuale, limitandosi a riferire l'assenza di precedenti situazioni di concreto pericolo. Ne è derivato un corto circuito motivazionale e l'inadeguatezza del presupposto del diniego. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente degli ulteriori motivi. Il diniego è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione purché adeguatamente motivati. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il porto d'armi può essere autorizzato soltanto in presenza di specifiche ragioni che dimostrino il bisogno dell'arma e in assenza di rischi, anche potenziali, per l'ordine e la sicurezza pubblica; la valutazione si rinnova a ogni richiesta di rinnovo ed è ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su istruttoria corretta e motivazione coerente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del diniego deve corrispondere effettivamente alle risultanze istruttorie e non può fondarsi su un travisamento del contenuto degli atti richiamati per relationem.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La nota di avvio del procedimento con preavviso di rigetto è richiamata tra gli atti procedimentali, senza che la decisione enunci una specifica regola applicativa ulteriore.
È richiamato quale espressione del generale divieto di detenzione e porto d'armi, rispetto al quale l'autorizzazione di polizia opera come deroga.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato, insieme all'art. 669 c.p., quale fondamento del generale divieto di porto d'armi derogabile mediante autorizzazione.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rinnovo di una licenza di porto d'armi ex art. 42 TULPS richiede la verifica attuale di specifiche ragioni integranti il dimostrato bisogno dell'arma e dell'assenza di rischi, anche potenziali, per l'ordine e la sicurezza pubblica; la valutazione non è automaticamente vincolata dal precedente rilascio della licenza.
- La discrezionalità dell'amministrazione in materia di porto d'armi, pur ampia e rinnovata a ogni istanza, deve essere esercitata in modo coerente, ragionevole e sulla base delle risultanze effettive dell'istruttoria, attraverso una comparazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse privato all'incolumità.
- Un provvedimento motivato per relationem è illegittimo quando altera o travisa il contenuto degli atti richiamati: l'amministrazione può discostarsi dai pareri istruttori, ma deve esaminarli consapevolmente e indicare le ragioni del dissenso senza attribuire loro un significato diverso da quello effettivo.
- Il travisamento delle risultanze istruttorie che renda non pertinenti le ragioni poste a fondamento del diniego integra un vizio assorbente, tale da giustificare l'annullamento dell'atto, con salvezza del successivo esercizio del potere mediante un provvedimento adeguatamente motivato.
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