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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02876/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico di primo livello di una farmacia ospedaliera ha agito per ottenere il riconoscimento, dal 9 agosto 1995 al 28 febbraio 2006, dello svolgimento continuativo di mansioni asseritamente corrispondenti a quelle di direttore responsabile di secondo livello su posto vacante poi messo a concorso, con condanna della azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive, al netto dell'indennità forfettaria di sostituzione, oltre a risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali e rivalutazione monetaria. La corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo provato lo svolgimento dell'incarico ma escludendo che esso integrasse mansioni superiori in senso tecnico e che fosse applicabile l'art. 2103 c.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia sullo svolgimento di mansioni superiori e omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria; errata esclusione dell'applicazione dei principi di Cass. n. 9879/2017 e Cass. n. 13809/2015; impossibilità di configurare la doppia conforme per la presenza di un interventore volontario in appello; violazione dell'art. 18 del c.c.n.l. 2000 e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1367 c.c., sostenendo che la sostituzione protrattasi per 12 anni avrebbe dovuto trasformarsi in svolgimento di mansioni superiori con diritto alle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di omessa pronuncia e di omesso esame perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dato per provato lo svolgimento dell'incarico ma aveva escluso la natura di mansioni superiori. Ha dichiarato inammissibile anche la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché in presenza di doppia conforme il vizio motivazionale non era deducibile, essendo irrilevante l'intervento volontario del sindacato in appello. Nel merito ha ritenuto infondata la tesi per cui la protrazione oltre il termine massimo di 12 mesi della sostituzione comportasse l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e il diritto al trattamento economico della posizione superiore. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nella dirigenza sanitaria, la sostituzione ex art. 18 c.c.n.l. non integra mansioni superiori, non fa operare l'art. 2103 c.c. e attribuisce soltanto l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva, senza rilievo della durata della proroga. Conseguentemente ha confermato le spese a carico del ricorrente e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia; non ha inciso sull'esito perché la doglianza è stata reputata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e ha ritenuto le doglianze non autosufficientemente confrontate con la ratio decidendi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per asserita mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato sia dal ricorrente sia dalla Corte per la motivazione della sentenza e per il rinvio a giurisprudenza conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per l'utilizzo delle prove non contestate; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; non è stato accolto alcun rilievo sulla sua violazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Evocato in relazione alla non contestazione dei fatti; non ha inciso sul rigetto per inammissibilità.

  • art. 2103 c.c.

    Ritenuto inapplicabile al rapporto dirigenziale sanitario e alle sostituzioni nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Escluso come parametro per riconoscere differenze retributive ai dirigenti sanitari, perché riferibile al personale non dirigente.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per affermare l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti, in ragione della natura dell'incarico dirigenziale.

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato per descrivere il ruolo unico della dirigenza sanitaria e la relativa struttura ordinamentale.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato come norma che ribadisce la non applicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria.

  • art. 28, comma 6, c.c.n.l. 8 giugno 2000

    Richiamato per ribadire che, nel conferimento di incarichi dirigenziali diversi, non si applica l'art. 2103 c.c. per l'equivalenza delle mansioni dirigenziali.

  • art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000

    Interpretato nel senso che la sostituzione del dirigente medico su posto vacante non costituisce svolgimento di mansioni superiori e attribuisce solo l'indennità sostitutiva; la protrazione oltre i termini previsti non fa sorgere il diritto al trattamento economico del sostituito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto collettivo, ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la diversa lettura proposta.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico del contratto collettivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 1364 c.c.

    Evocato nella critica all'interpretazione dell'art. 18 c.c.n.l.; la Corte ha confermato l'interpretazione già adottata.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato quale criterio di conservazione dell'efficacia del contratto collettivo, ma la censura è stata rigettata.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che il pagamento della sola indennità sostitutiva integri violazione del principio di proporzionalità della retribuzione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare di un incarico su posto vacante, anche se prolungata, non integra di per sé svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., perché si colloca nell'ambito del ruolo unico e della equivalenza delle funzioni dirigenziali.
  • Per i dirigenti pubblici e sanitari l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 non è utilizzabile per rivendicare differenze retributive sulla base di incarichi sostitutivi, essendo norma riferita al personale non dirigente.
  • Quando la sentenza di appello fonda il rigetto su una specifica qualificazione giuridica dei fatti, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano con tale ratio decidendi e si limitano a reiterare la ricostruzione fattuale della parte.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile; la presenza di un interventore volontario in appello non basta, da sola, a escludere la doppia conforme se manca una difformità motivazionale tra primo e secondo grado.
  • L'interpretazione dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 2000 deve mantenere fermo che alla sostituzione spetta soltanto l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva, non il trattamento economico pieno della posizione sostituita.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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