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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02903/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla domanda proposta da medici che avevano frequentato scuole di specializzazione universitarie e chiedevano: in via principale, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con le università e il pagamento delle differenze retributive; in via subordinata, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di somme parametrate all'adeguamento del reddito percepito come borsa di studio, nonché al risarcimento del danno per l'omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorso principale articolava sei motivi: 1) mancata motivazione sulla mancata compensazione delle spese; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. per aver la corte applicato precedenti giurisprudenziali anziché la legge; 3) omesso riconoscimento del risarcimento del danno e questione sulla decorrenza della prescrizione; 4) mancato riconoscimento degli adeguamenti automatici della borsa di studio; 5) violazione dell'art. 36 Cost. sulla natura subordinata o parasubordinata del rapporto; 6) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e dell'art. 267 TFUE, sostanzialmente chiedendo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorso incidentale del secondo gruppo riproponeva censure analoghe sulla pretesa inadeguatezza della remunerazione, sul risarcimento da omesso/tardivo recepimento delle direttive, sugli adeguamenti annuali e triennali della borsa e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale. La Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, ritenendo, in sintesi, che le censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, fossero generiche o carenti di specificità, e che non sussistessero i presupposti per il rinvio alla CGUE perché la materia era già coperta da giurisprudenza consolidata e la questione non presentava dubbi interpretativi rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili le censure sulle spese, sull'applicazione dei precedenti giurisprudenziali, sul risarcimento del danno, sugli adeguamenti della borsa di studio, sulla pretesa natura subordinata del rapporto e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Ha inoltre condannato i ricorrenti principali e incidentali alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni controricorrenti e ha disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    qualificazione del secondo ricorso come incidentale

    i ricorsi avverso la medesima sentenza, quando il successivo è proposto da parte già presente nel primo o comunque successivamente, possono essere riuniti e il secondo va qualificato come incidentale.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura sulla mancata motivazione della mancata compensazione delle spese è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel motivo sulle spese, ma senza fondamento decisivo.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non specificava le norme applicabili né criticava nel dettaglio i precedenti giurisprudenziali seguiti dalla corte territoriale.

  • art. 13 direttiva 82/76/CEE

    richiamata nel motivo sul risarcimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 16 direttiva 82/76/CEE

    come sopra, richiamata ma non idonea a superare la motivazione di merito.

  • artt. 37-39 d.lgs. n. 368 del 1999

    invocati per sostenere pretese economiche e risarcitorie, ma il credito è stato negato in radice dalla corte territoriale.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sugli adeguamenti automatici della borsa, osservando che la sentenza d'appello aveva escluso l'indicizzazione annuale e l'adeguamento triennale sulla base di norme di blocco e della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 36 Cost.

    non si applica all'attività svolta dai medici specializzandi, poiché tale attività non integra né lavoro subordinato né parasubordinato e manca una relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione.

  • art. 11 Cost.

    invocato unitamente all'art. 117 Cost. e all'art. 267 TFUE per chiedere il rinvio pregiudiziale, ma senza i presupposti richiesti.

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel motivo sulla compatibilità con il diritto UE, ma la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale.

  • art. 267 TFUE

    la Corte richiama i criteri CILFIT e Consorzio Italian Management: nessun rinvio se la questione è irrilevante, già interpretata o di soluzione chiara; nel caso concreto tali presupposti ricorrevano per l'assenza di dubbi interpretativi sul diritto UE applicabile.

  • art. 36 della legge n. 289 del 2002

    invocato nel secondo ricorso incidentale tra le norme sul preteso diritto alla rivalutazione e alla rideterminazione triennale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    posto a base della condanna alle spese a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo generico questioni già decise.
  • La doglianza sulla mancata compensazione delle spese non è ammissibile quando il giudice si è limitato ad applicare la regola della soccombenza, poiché la motivazione è richiesta per la compensazione e non per la condanna secondo il principio generale.
  • La richiesta di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive UE non può essere accolta in cassazione se la sentenza di merito ha escluso in radice l'esistenza del credito e il ricorso non si confronta con tale decisum.
  • L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è automaticamente sussumibile nel rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; pertanto non si applica l'art. 36 Cost. quale parametro di adeguatezza della retribuzione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto UE è già stata interpretata dalla giurisprudenza europea o nazionale consolidata, oppure quando la corretta applicazione della norma UE non lascia adito a ragionevoli dubbi.
  • Le censure relative agli adeguamenti della borsa di studio devono specificare con precisione i titoli, i periodi e i soggetti titolari del diritto, altrimenti difetta la specificità necessaria per l'ammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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