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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02866/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a una dipendente. In sede di merito i giudici hanno annullato il licenziamento, ritenendo non provato in modo sufficiente il fatto contestato, cioè l’allontanamento arbitrario o non autorizzato dal luogo di lavoro negli orari indicati dalla contestazione. La società ha sostenuto che i giudici avessero erroneamente interpretato la contestazione disciplinare, poiché l’addebito riguardava l’allontanamento dal posto di lavoro e non lo svolgimento di attività extralavorativa, e che comunque la prova era stata fornita tramite il sistema di rilevazione delle presenze e le timbrature ai tornelli. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse invertito l’onere della prova e che spettasse alla lavoratrice dimostrare il fatto impeditivo, cioè le esigenze di servizio che avrebbero giustificato gli spostamenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata sul motivo di reclamo relativo all’asserita impossibilità di condannare la società, ormai in amministrazione straordinaria, al pagamento di somme di denaro. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era stata alcuna inversione dell’onere probatorio: la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che spettasse al datore di lavoro provare i fatti posti a base del licenziamento disciplinare, e aveva giudicato insufficienti le sole timbrature ai tornelli, predisposte per controllo e sicurezza, a dimostrare la mancata prestazione lavorativa o l’allontanamento arbitrario senza autorizzazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che la lavoratrice aveva già rinunciato in primo grado alla domanda di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria, sicché non vi era più una questione attuale sull’improcedibilità di quella domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del licenziamento disciplinare incombe sul datore di lavoro; non si verifica inversione dell’onere probatorio quando il giudice richiede al datore di dimostrare il fatto addebitato al lavoratore.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia deve essere veicolata correttamente come nullità della sentenza; in ogni caso è inammissibile se manca un interesse attuale e concreto, come quando la domanda cui si riferisce è già stata rinunciata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La ricorrente ha impropriamente cumulato vizi diversi per denunciare una pretesa omessa pronuncia; la Corte rileva il difetto di corretta sussunzione del motivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità della sentenza, non come violazione di legge o omessa motivazione.

  • L. n. 92/2012

    Il giudizio trae origine dal rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento, con fase sommaria e opposizione/reclamo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, la prova del fatto contestato e posto a base della sanzione grava integralmente sul datore di lavoro, che deve dimostrare in modo pieno e convincente la condotta addebitata.
  • Le risultanze di sistemi di rilevazione predisposti per finalità di controllo o sicurezza non sono di per sé sufficienti a provare la mancata prestazione lavorativa o l’allontanamento ingiustificato, se non confermate da ulteriori elementi probatori idonei.
  • Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore ha rispettato formalmente l’orario di lavoro e ritiene non provata la sospensione dell’attività o l’allontanamento arbitrario, non vi è inversione dell’onere della prova se al datore viene richiesto di provare proprio il fatto costitutivo del licenziamento.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il motivo è privo di interesse attuale perché la domanda o la questione cui si riferisce è già venuta meno nel corso del giudizio.
  • Le censure di cassazione devono essere correttamente inquadrate nel relativo vizio processuale; la deduzione dell’omessa pronuncia richiede la prospettazione della nullità della sentenza e non può essere confusa con una mera doglianza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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