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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02859/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da una società di trasporto urbano in un procedimento ex L. n. 92/2012. La Corte d'appello aveva ritenuto il licenziamento sorretto da giusta causa, ma aveva anche rilevato che, nel procedimento disciplinare, non erano state rispettate le forme previste dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931; nonostante ciò, aveva qualificato la violazione come mera inefficacia sanzionata dall'art. 18, comma 6, St. lav., con sola tutela indennitaria debole. Il ricorrente ha impugnato tale soluzione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931, sostenendo che l'omissione radicale della procedura garantista rende nullo il licenziamento, con tutela reintegratoria piena ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970; (2) violazione degli artt. 2, 3 e 4 L. n. 300/1970 per asserita inutilizzabilità degli accertamenti svolti da investigatore privato; (3) violazione dell'art. 2729 c.c. per mancanza di prova diretta dei fatti storici posti a base dell'addebito; (4) violazione di norme di correttezza e buona fede e di disposizioni del rapporto di lavoro e del CNL autoferrotranvieri, contestando nel merito la fondatezza dell'addebito disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la violazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 53 del R.D. n. 148/1931 determina la nullità del provvedimento disciplinare, quale invalidità di protezione, con applicazione della tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 R.D. n. 148/1931

    La violazione della procedura disciplinare prevista da questa norma, in quanto inderogabile e posta a tutela del lavoratore, comporta la nullità del provvedimento disciplinare.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970

    In caso di nullità del licenziamento disciplinare per violazione del procedimento garantito dall'art. 53 R.D. n. 148/1931, si applica la tutela reale e risarcitoria piena.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    La Corte d'appello aveva ricondotto erroneamente la violazione procedurale a questa ipotesi di sola inefficacia con tutela indennitaria debole.

  • artt. 2, 3 e 4 L. n. 300/1970

    Sono stati evocati dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità degli accertamenti effettuati tramite investigatore privato.

  • art. 2729 c.c.

    È stato invocato per censurare l'assenza di prova diretta dei fatti posti a base dell'addebito disciplinare.

  • artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c.

    Richiamati dal ricorrente nel quarto motivo per contestare la legittimità sostanziale dell'addebito e del licenziamento.

  • artt. 41 e 42 R.D. n. 148/1931

    Richiamati insieme all'art. 53 del medesimo decreto nell'ambito delle censure sul rapporto di lavoro nel settore autoferrotranviario.

  • art. 66 CNL Autoferrotranvieri

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul merito disciplinare.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte solo per rinviare ai precedenti conformi senza ulteriore motivazione estesa.

Massime di principio

  • La violazione di una procedura disciplinare inderogabile posta a tutela del lavoratore può determinare la nullità del provvedimento espulsivo, e non la sola inefficacia, quando la norma violata abbia funzione protettiva e sanzionatoria specifica.
  • Nei casi di nullità del licenziamento disciplinare per inosservanza di garanzie procedurali essenziali, trova applicazione la tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, dello Statuto dei lavoratori.
  • Quando un primo motivo di ricorso è accolto ed è sufficiente a soddisfare integralmente l'interesse della parte ricorrente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
  • Il giudice di merito non può degradare automaticamente a mera inefficacia, con tutela attenuata, una violazione procedurale che la giurisprudenza qualifica come causa di nullità del licenziamento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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