Cassazione Civile, Ordinanza n. 02875/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dallo svolgimento, da parte di un dirigente medico di primo livello, dell’incarico di responsabile di una struttura complessa di radioterapia in sostituzione del precedente titolare, dal 21 maggio 2001 al 21 dicembre 2006, nelle more della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico. In appello veniva riconosciuto il diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 18 del CCNL dirigenza medica 2000, con decorrenza dal 15 maggio 2002 per intervenuta prescrizione dei crediti anteriori; venivano invece respinte le domande volte a ottenere l’intero trattamento economico del dirigente titolare di struttura complessa. L’azienda sanitaria ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda introduttiva non avesse mai riguardato l’indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL, ma solo il trattamento economico del dirigente di secondo livello; 2) omesso esame e motivazione apparente sulla missiva del 15 maggio 2007, ritenuta inidonea a interrompere la prescrizione perché riferita al trattamento proprio della qualifica e non all’indennità di sostituzione; 3) violazione degli artt. 2126, 2729 e 2697 c.c., contestando l’accertamento dello svolgimento delle mansioni di dirigente di struttura complessa e sostenendo che la qualifica di 'referente' non equivalesse a quella richiesta, oltre alla mancanza dei requisiti per l’incarico; 4) violazione dell’art. 18 CCNL 2000, deducendo l’assenza dei requisiti soggettivi per la sostituzione e il superamento del limite massimo di dodici mesi, con conseguente insussistenza di ulteriori differenze retributive dopo la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice di merito può sussumere i fatti allegati nella disciplina giuridica corretta, purché restino immutati petitum e causa petendi; nel caso concreto la condanna al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta rientrava nella pretesa maggiore di differenze retributive. Ha inoltre affermato che la richiesta scritta di pagamento delle differenze economiche connesse allo svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura complessa è idonea a interrompere la prescrizione anche se il giudice individui poi una diversa base contrattuale. Sul piano fattuale, ha ritenuto che la censura sullo svolgimento dell’incarico fosse inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito e, comunque, non rilevante la mancanza dei requisiti per il conferimento dell’incarico o il superamento del termine massimo, poiché, in caso di sostituzione ex art. 18 CCNL, ciò che conta è l’effettivo svolgimento dell’incarico sostitutivo e spetta solo l’indennità prevista dal contratto collettivo, non il trattamento economico pieno del sostituito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’azienda sanitaria alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
divieto di ultrapetizione ed extrapetizione
Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati e applicare la disciplina corretta, purché non alteri petitum e causa petendi né introduca nuovi fatti; non viola l’art. 112 c.p.c. se riconosce una somma minore rientrante nella pretesa maggiore dedotta in giudizio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di nullità processuale per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta infondata e in parte carente di specificità.
La domanda introduttiva del giudizio di lavoro è stata richiamata per verificare il contenuto delle allegazioni e il petitum originario.
art. 18 del c.c.n.l. del 2000
La sostituzione del dirigente medico di struttura complessa non configura mansioni superiori; il sostituto ha diritto alla sola indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, non al trattamento economico pieno del titolare.
Richiamato dal ricorrente per negare il diritto alle differenze retributive, ma la Corte ha ribadito che in pubblico impiego contrattualizzato il compenso è dovuto in base all’effettivo svolgimento dell’incarico sostitutivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione presuntiva dei fatti, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente sull’onere della prova, ma senza superare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.
art. 36 Cost.
È stato richiamato nel quadro giurisprudenziale per escludere che l’indennità sostitutiva contrattuale sia inadeguata o che spetti il trattamento pieno oltre il termine della sostituzione.
Richiamato per distinguere il regime di conoscibilità del contratto collettivo nel processo, ma la Corte ha affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato vale il principio iura novit curia.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il giudice può applicare d’ufficio la corretta disciplina collettiva ai fatti allegati, senza incorrere in ultrapetizione, se resta invariato il fatto storico dedotto e il bene della vita richiesto, anche quando riconosca una pretesa economica di importo inferiore a quella domandata.
- La domanda di pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di determinate funzioni è idonea a interrompere la prescrizione anche se l’atto interruttivo o la domanda non individuano correttamente la specifica clausola contrattuale poi ritenuta applicabile dal giudice.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del diritto al compenso per sostituzione di un dirigente medico, è decisivo l’effettivo svolgimento dell’incarico sostitutivo; la legittimità del conferimento o il possesso dei requisiti soggettivi non escludono di per sé il diritto all’indennità prevista dal CCNL, salvo ipotesi di illiceità assoluta dell’oggetto o della causa.
- La sostituzione del dirigente medico di struttura complessa ex art. 18 CCNL non integra mansioni superiori e non comporta il diritto al trattamento economico pieno del titolare, ma soltanto all’indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente giuridiche in richieste di rivalutazione del merito, specie quando si contesti l’apprezzamento delle prove e l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di appello.
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