Cassazione Civile, Ordinanza n. 02858/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società di trasporto urbano il 17 novembre 2017. In primo e secondo grado era stata dichiarata l'illegittimità del recesso, con applicazione della tutela reintegratoria. La corte territoriale aveva ritenuto, da un lato, che nel procedimento disciplinare non fossero state osservate le forme previste dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, ma aveva ricondotto tale violazione alla tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 6, l. n. 300/1970; dall'altro, aveva qualificato il fatto addebitato come condotta tipizzata da norme contrattuali e legali che prevedono solo sanzioni conservative, escludendo quindi la giusta causa e applicando la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4. La società ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2119, 2104, 1175 e 1375 c.c. per non avere ravvisato la giusta causa di licenziamento; 2) violazione dell'art. 18, comma 4, S.d.L., dell'art. 66 CCNL Autoferrotranvieri, degli artt. 1362 ss. c.c., degli artt. 41, 42, 44 e 45 R.D. n. 148/1931 e dell'art. 1, comma 2, l. n. 270/1988, assumendo che la condotta andasse sussunta nelle ipotesi punite con licenziamento e non in quelle sanzionate in via conservativa. Il lavoratore resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con quattro motivi, tra cui, in via principale, la dedotta nullità radicale del licenziamento per violazione della procedura garantista dell'art. 53 R.D. n. 148/1931, sostenendo che tale omissione comportasse non mera inefficacia ma nullità del recesso con tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970; gli altri motivi incidentali erano subordinati e riguardavano l'utilizzabilità di investigazioni private, la valutazione delle prove e l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, affermando che la violazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931 determina la nullità del provvedimento disciplinare e integra un'ipotesi di invalidità di protezione, con applicazione della tutela reale e risarcitoria di cui all'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970. Di conseguenza, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi incidentali e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, poiché la nullità del licenziamento rende superflua ogni indagine sulla sussistenza della giusta causa. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente principale, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
Invocato dalla datrice di lavoro per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ma non esaminato nel merito perché assorbito dalla declaratoria di nullità del recesso.
art. 2104 c.c.
Richiamato nel motivo sulla giusta causa quale parametro dei doveri del lavoratore.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel motivo sulla giusta causa quale regola di correttezza nell'adempimento del rapporto.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel motivo sulla giusta causa quale regola di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 18 l. n. 300 del 1970
comma 1 e 2; comma 4; comma 6
La Corte afferma che la violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931 comporta nullità del provvedimento disciplinare e tutela reale e risarcitoria ex commi 1 e 2; esclude quindi la sola tutela indennitaria debole del comma 6.
art. 53 R.D. n. 148 del 1931
La sua violazione è qualificata come nullità del provvedimento disciplinare, trattandosi di disposizione inderogabile posta a tutela del lavoratore.
art. 66 CCNL Autoferrotranvieri
comma 3, lett. c; comma 4, lett. d e l
Richiamato dalla società per sostenere che la condotta fosse punibile con licenziamento e non con sanzione conservativa; la questione resta assorbita per la nullità del licenziamento.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto collettivo nel motivo della società.
artt. 41, 42, 44 e 45 R.D. n. 148/1931
Richiamati dalla società a sostegno della qualificazione disciplinare del fatto.
art. 1, comma 2, l. n. 270/1988
Richiamato dalla società nel secondo motivo di ricorso.
art. 2 l. n. 300 del 1970
Richiamato dal lavoratore per contestare l'uso di investigazioni private quale prova.
art. 3 l. n. 300 del 1970
Richiamato dal lavoratore per contestare l'uso di investigazioni private quale prova.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo incidentale per dedotta erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 360 c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare ad arresti precedenti senza ulteriore motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La violazione della procedura disciplinare prevista da una norma imperativa e inderogabile posta a tutela del lavoratore può determinare la nullità del provvedimento espulsivo, con applicazione della tutela reale e risarcitoria prevista per la nullità del licenziamento.
- Quando il licenziamento è colpito da nullità per vizi procedurali qualificati come invalidità di protezione, ogni ulteriore verifica sulla sussistenza della giusta causa o sulla corretta sussunzione del fatto nelle previsioni contrattuali diviene irrilevante e i relativi motivi di ricorso restano assorbiti o inammissibili.
- In materia di licenziamento disciplinare, la corretta qualificazione delle conseguenze della violazione procedurale dipende dalla funzione della norma violata: se la regola è posta a garanzia del lavoratore ed è inderogabile, la sanzione non si esaurisce nella mera inefficacia o in una tutela indennitaria attenuata.
- La censura sulla giusta causa resta logicamente subordinata alla validità formale e sostanziale del procedimento disciplinare: se il recesso è nullo per violazione delle garanzie procedimentali, il giudice non deve esaminare il merito dell'addebito ai fini del tipo di tutela applicabile.
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