Cassazione Civile, Ordinanza n. 29473/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 emesso a seguito della verifica di tre conti correnti intestati al contribuente, con recupero a tassazione di maggior reddito derivante dalle movimentazioni bancarie. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto superata la presunzione legale sui versamenti e prelevamenti bancari sulla base di elementi non sufficientemente analitici, valorizzando la registrazione delle operazioni nel libro giornale della società di cui il contribuente era amministratore e la dicitura 'cassetta di sicurezza'; secondo l'Ufficio, invece, il contribuente non aveva fornito prova analitica della riferibilità delle singole movimentazioni a esigenze societarie né del loro assoggettamento a tassazione. Con il secondo motivo, in via subordinata, l'Agenzia ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per mancata motivazione sulle deduzioni dell'Ufficio circa la tassabilità delle somme movimentate sui tre conti correnti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce del principio secondo cui, in materia di accertamenti bancari, il contribuente deve offrire una prova analitica, riferita a ciascuna movimentazione, idonea a superare la presunzione legale di imponibilità; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"In tema di accertamenti bancari... prevedono una presunzione legale in favore dell'erario"
Le movimentazioni sui conti correnti riconducibili al contribuente costituiscono presunzione legale di ricavi imponibili; la presunzione può essere vinta solo con prova analitica, specifica per ogni versamento o prelevamento, della loro estraneità a operazioni imponibili.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
"gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario"
La disciplina delle indagini finanziarie in materia IVA è letta in senso conforme a quella sulle imposte dirette, con operatività della presunzione legale a favore dell'erario.
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
È richiamato dall'Ufficio come norma sulla nozione di reddito imponibile, in combinazione con la disciplina dell'accertamento bancario.
È evocato per distinguere la presunzione legale dell'accertamento bancario dalle presunzioni semplici, per le quali sono richiesti gravità, precisione e concordanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio di legittimità invocata per la censura di violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma del vizio di legittimità invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato ritenuto assorbito.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, le movimentazioni su conti riconducibili al contribuente sono assistite da una presunzione legale di imponibilità che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- Per superare la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ciascuna singola movimentazione, dimostrando in modo specifico la non riferibilità delle somme a operazioni imponibili.
- Se il contribuente supera la presunzione con documentazione analitica, il giudice deve compiere una valutazione altrettanto analitica delle prove dedotte, non essendo sufficiente una valutazione per categorie, gruppi o in base a indicazioni generiche.
- La mera allegazione che le somme siano state movimentate per esigenze di una società o annotate nel libro giornale con diciture non univoche non è, da sola, sufficiente a vincere la presunzione fiscale, se non è supportata da prova specifica sulla destinazione e sulla tassazione delle somme.
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