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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11933/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava dinanzi alla Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato due avvisi di accertamento sintetico IRPEF relativi agli anni 2006 e 2007. Gli avvisi erano stati emessi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di indici di capacità contributiva, in particolare la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una società per un importo molto elevato. Il ricorrente deduceva: omessa pronuncia e nullità per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per novità dei motivi e genericità; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR considerato la mera sottoscrizione dell'aumento di capitale come indice di capacità contributiva e per avere invertito l'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'aumento di capitale fosse stato compensato con crediti preesistenti e che esistesse un credito risalente al 2005; violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR accolto questioni nuove in appello; ultrapetizione per avere fondato la decisione su finanziamenti soci relativi ad anni anteriori; violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR esteso impropriamente il periodo di osservazione e retrodatato gli effetti dell'incremento patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e all'asserita ultrapetizione, affermando che il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o eccezioni improprie; pertanto l'Ufficio poteva contestare i fatti costitutivi dedotti dal contribuente e la CTR poteva esaminare la cessione del diritto di riscatto e i finanziamenti soci senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibili i motivi di vizio motivazionale perché, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale al minimo costituzionale, mentre qui il ricorrente sollecitava una nuova valutazione del merito. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo anteriore alla riforma del 2010, poiché la modifica legislativa opera solo per gli accertamenti relativi a redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per periodi successivi al 2009. Ne è derivato che, per gli anni 2006 e 2007, era legittima la ripartizione quinquennale dell'incremento patrimoniale nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 4 e ss.; comma 5; testo anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010

    Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente; la ripartizione dell'incremento patrimoniale nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti è legittima secondo il regime allora vigente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio, ma la Corte ritiene che l'Ufficio non sia tenuto a provare fatti ulteriori quando contesta le deduzioni difensive del contribuente e l'indice di capacità contributiva è valorizzato secondo il quadro normativo applicabile.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di nuove eccezioni in appello concerne solo le eccezioni in senso stretto; non si estende alle mere difese e alle eccezioni improprie, che restano deducibili anche in secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice d'appello esamina difese e contestazioni ammissibili e non introduce una pretesa diversa da quella fatta valere.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per la pretesa genericità dell'appello, ma la Corte non ravvisa nullità, valorizzando la natura delle difese svolte in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte esamina tali doglianze e le respinge perché infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità e l'omissione decisoria dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'anomalia motivazionale che raggiunge il minimo costituzionale; non è consentita una nuova revisione del merito o della sufficienza della motivazione.

  • art. 22 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010

    La modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 produce effetti solo per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto all'entrata in vigore del decreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma dal testo disponibile non emerge una statuizione ulteriore nel dettaglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, cioè quelle fondate su fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale; restano invece sempre deducibili le mere difese e le eccezioni improprie, comprese le contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario.
  • La mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di un motivo di appello per novità non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione quando la questione investe profili rilevabili d'ufficio e comunque non soggetti alla preclusione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
  • In tema di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionale del minimo di motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
  • In materia di accertamento sintetico, per le annualità cui si applica la disciplina previgente all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali può essere ripartita nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti secondo il regime transitorio e temporale previsto dalla legge.
  • La mera deduzione di una compensazione con crediti preesistenti o di finanziamenti soci non basta a fondare un vizio di legittimità se il giudice di merito ha già esaminato tali circostanze e le ha ritenute non provate o non decisive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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