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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24269/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo vizi della notificazione, difetto di motivazione, inidoneità della prova documentale prodotta dall’agente della riscossione e profili di carenza di rappresentanza processuale e di ius postulandi del difensore della controparte. In appello la contribuente ha reiterato e ampliato tali censure, insistendo in particolare sulla mancata produzione della procura alle liti e della procura notarile attributiva dei poteri rappresentativi all’agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente lo ius postulandi del difensore dell’agente della riscossione nonostante la mancata produzione della procura e la dedotta carenza di valida rappresentanza processuale; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sul processo civile per difetto di legitimatio ad processum e conseguente invalidità dell’atto di resistenza in appello, con pretesa inammissibilità o inefficacia della costituzione della controparte; 3) motivazione apparente per asserita assenza di reale risposta alle eccezioni sulla procura e sulla costituzione in giudizio, oltre che alle doglianze sulla notifica e sulla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondata la contestazione sullo ius postulandi dell’agente della riscossione perché la mancata produzione della procura notarile non determina automaticamente il difetto di rappresentanza processuale, occorrendo una contestazione specifica, tempestiva e non meramente assertiva, nonché la deduzione della non verificabilità del potere da fonti pubbliche; inoltre, l’eventuale irregolarità della costituzione della resistente non travolge la valida instaurazione del giudizio promosso dal contribuente né comporta l’accoglimento automatico dell’impugnazione della cartella. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo riconoscibile, trattava espressamente la questione della procura, e decideva altresì nel merito le ulteriori censure sulla notificazione, sulla raccomandata informativa, sulla motivazione della cartella e sulla produzione documentale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese sono state dichiarate irripetibili e sono stati dati gli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, ma la Corte esclude che le doglianze prospettate integrino il vizio denunciato.

  • artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati a sostegno delle censure sulla costituzione in giudizio nel processo tributario, ma non conducono all’invalidità della costituzione della controparte nei termini dedotti.

  • artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati per contestare rappresentanza processuale, contraddittorio e valutazione delle prove; la Corte ritiene infondate le censure perché la questione della procura non era stata tempestivamente e specificamente proposta e non era decisiva.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca materialmente o è incomprensibile; nel caso concreto la sentenza d’appello contiene una motivazione sufficiente e intelligibile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro costituzionale della motivazione; la Corte esclude che vi sia violazione, perché il percorso logico della decisione è percepibile.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento impugnata.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Costituisce, insieme all’art. 36-bis, il presupposto del controllo automatizzato a fondamento della cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata produzione della procura notarile richiamata negli atti difensivi non comporta, di per sé, il difetto di ius postulandi del difensore della persona giuridica, quando il potere rappresentativo sia astrattamente verificabile da fonti pubbliche e la controparte non abbia svolto una contestazione specifica, tempestiva e non meramente assertiva.
  • La contestazione della rappresentanza processuale deve indicare in modo puntuale non solo la dedotta assenza del potere, ma anche l’impossibilità di verificarne l’esistenza aliunde; in difetto, la censura è priva di decisività.
  • L’eventuale irregolarità della costituzione della parte resistente non incide automaticamente sulla validità dell’azione proposta dall’attore/ricorrente e non comporta l’accoglimento della domanda o dell’impugnazione, salvo che sia dimostrato che una specifica attività difensiva o probatoria della parte costituita sia stata decisiva per la decisione.
  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile o presenti ragionamenti obiettivamente incomprensibili; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nel processo tributario, la nullità della notificazione o la mancanza della raccomandata informativa non determinano necessariamente l’inesistenza dell’atto, potendo rilevare come nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, se il giudice di merito accerta che la questione non ha compromesso la conoscibilità dell’atto.
  • Le censure sulla mancata produzione degli originali della cartella o della relata non sono accoglibili se formulate in modo generico e senza indicare un concreto pregiudizio difensivo o una specifica regola probatoria violata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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