Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni vigili del fuoco volontari discontinui, che avevano prestato attività presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, per ottenere dal Ministero dell'Interno il pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto maturato durante il servizio svolto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello di Roma aveva confermato, ritenendo che l'attività dei vigili volontari si inserisse nell'organizzazione del Corpo secondo uno schema di subordinazione gerarchica e che, in base all'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006, il trattamento economico dovesse comprendere anche il TFR. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che il personale volontario svolge attività nell'ambito del volontariato, in modo temporaneo e non continuativo, senza un rapporto di impiego né una subordinazione assimilabile al lavoro a termine; ha richiamato anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che esclude la natura subordinata del rapporto e, conseguentemente, il diritto al TFR. I resistenti hanno eccepito in controricorso la formazione di giudicato interno su parte della statuizione di appello, eccezione poi disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha escluso che il rapporto tra l'amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco sia un rapporto di impiego o di lavoro subordinato, qualificandolo invece come rapporto di servizio a carattere funzionale. Da ciò ha tratto la conseguenza che il TFR non è dovuto ai vigili volontari discontinui sulla base dell'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito e rigettando la domanda dei resistenti. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione, risolta dalla giurisprudenza successivamente alla sentenza di merito.
Norme richiamate
è stato utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione.
la norma sul trattamento economico iniziale del personale volontario richiamato in servizio non è stata ritenuta idonea a fondare il diritto al TFR, perché la parificazione riguarda solo le voci espressamente indicate e non implica la configurazione di un rapporto di impiego.
il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è legato da un rapporto di impiego con l'Amministrazione; il rapporto è di servizio e non subordinato.
richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni per sostenere l'assenza di subordinazione e di rapporto di impiego.
come modificato dall'art. 4, comma 12, L. n. 183/2011
l'esclusione dei richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina del lavoro a termine conferma che tali richiami non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.
art. 4, comma 12, L. n. 183/2011
ha integrato le esclusioni dalla disciplina del d.lgs. n. 368/2001, inserendo espressamente i richiami in servizio del personale volontario dei Vigili del fuoco tra le ipotesi escluse.
ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione, sia per la fondatezza del ricorso sia perché non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
d.P.R. n. 76/2004, art. 1, comma 3
richiamato per corroborare la qualificazione del rapporto dei vigili volontari come non di impiego.
Massime di principio
- Quando la legge esclude espressamente che un determinato rapporto con la pubblica amministrazione costituisca rapporto di impiego, non è consentito ricondurvi surrettiziamente effetti tipici del lavoro subordinato o del lavoro a termine se tali effetti non siano compatibili con la natura funzionale del rapporto.
- La qualificazione di un rapporto come "di servizio" e non di impiego impedisce di applicare automaticamente istituti come il trattamento di fine rapporto, salvo una previsione normativa chiara e compatibile con le voci economiche espressamente richiamate.
- In presenza di una disciplina speciale che commisura il compenso ad alcune sole componenti del trattamento economico del personale permanente, la parificazione non si estende oltre le voci espressamente menzionate; le componenti non richiamate restano escluse.
- L'eccezione di giudicato interno non sussiste quando il mezzo di impugnazione investe, anche solo in relazione a uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto, la statuizione decisoria nella sua interezza.
- Se la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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