Cassazione Civile, Ordinanza n. 09096/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2000 con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione della società e recuperava maggiore imposta, oltre sanzioni, contestando che, in relazione ad acquisti di autovetture usate di provenienza intracomunitaria, fosse stato indebitamente applicato il regime del margine e fosse stata illegittimamente detratta l'IVA sulle spese accessorie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società articolava sette motivi: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per asserita irregolarità della notifica dell'appello, con richiamo a querela di falso; 2) nullità del secondo grado per notifica dell'appello in luogo diverso dal domicilio eletto; 3) violazione della disciplina della notificazione postale ex L. n. 890/1982 per firma illeggibile, assenza del destinatario e mancata CAN; 4) violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992 per omesso invito a munirsi di difensore tecnico prima della contumacia; 5) violazione delle norme sul regime IVA del margine e sul riparto dell'onere probatorio; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i veicoli risultavano immatricolati per la prima volta in altro Paese UE da soggetti operanti nel leasing, autonoleggio o commercio; 7) violazione delle norme sul regime sanzionatorio e sulla disapplicazione di imposta/interessi, sostenendo che la questione fosse già stata devoluta al primo giudice.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché la società non aveva fornito gli elementi necessari per apprezzare le asserite nullità della notifica e, comunque, la pendenza della querela di falso non sospendeva il giudizio di cassazione e non risultava un accertamento definitivo favorevole alla contribuente; inoltre la mancata costituzione in giudizio, in presenza di rituale notifica, non imponeva alcun invito del giudice a munirsi di difensore. Il quinto motivo è stato respinto perché, in tema di regime IVA del margine, quando l'Amministrazione contesta con elementi oggettivi e specifici l'indebita fruizione del beneficio, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato questo principio. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, e comunque non era dimostrato che il fatto allegato fosse stato ritualmente introdotto e fosse decisivo. Il settimo motivo è stato ritenuto non esaminabile, poiché la questione sanzionatoria si considerava rinunciata per mancata riproposizione in appello, in assenza di una definitiva decisione sulla notifica dell'appello in sede di querela di falso. La società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
viene richiamato quale parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame/errore processuale, ma i motivi vengono dichiarati inammissibili o infondati quando non sorretti da specificità o quando mirano a una rivalutazione del merito
artt. 101 e 24 Cost.
art. 101 c.p.c. e art. 24 comma 2 Cost.
invocati dalla ricorrente per sostenere la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta inconducente rispetto allo stato degli atti
artt. 16, 17, 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per contestare la notifica dell'appello nel processo tributario; la censura è stata giudicata priva di specificità e comunque infondata perché la notifica risultava eseguita al domicilio eletto
art. 7, comma 6, L. n. 890/1982
richiamato per contestare la notifica postale; la Corte ha ribadito che l'assenza delle generalità del consegnatario o la illeggibilità della sottoscrizione non comportano di per sé nullità della notifica
la proposizione della querela di falso non comporta, di per sé, sospensione del giudizio di cassazione
l'avviso di ricevimento della raccomandata è atto pubblico assistito da fede privilegiata quanto agli accertamenti dell'ufficio postale, impugnabile solo con querela di falso
non prevede che il giudice debba invitare il convenuto non costituito, ma ritualmente intimato, a munirsi di difensore tecnico prima di dichiararlo contumace
art. 36 d.l. n. 41/1995 conv. in L. n. 85/1995
disciplina il regime speciale del margine IVA, che ha natura derogatoria e deve essere interpretato restrittivamente e applicato rigorosamente
art. 40 d.l. n. 41/1994 conv. in L. n. 85/1995
richiamato insieme all'art. 36 del d.l. n. 41/1995 nella doglianza sul regime IVA del margine
richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché la questione era considerata rinunciata
richiamato nel motivo sulle sanzioni, senza accoglimento della doglianza
implicito nel principio per cui, quando l'Ufficio contesta l'indebita applicazione del regime del margine con elementi specifici, incombe al contribuente provare la propria buona fede e la sussistenza dei presupposti del beneficio
Massime di principio
- Nel regime IVA del margine, essendo un regime speciale e derogatorio rispetto al sistema ordinario dell'imposta, l'interpretazione deve essere restrittiva e l'applicazione rigorosa.
- Se l'Amministrazione contesta con elementi oggettivi e specifici l'indebita fruizione del regime del margine, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, anche mediante la verifica dei precedenti intestatari dei beni entro i dati agevolmente reperibili.
- Nella compravendita di veicoli usati, la diligente verifica dei precedenti proprietari e della loro attività può essere decisiva per stabilire se l'IVA sia stata già assolta a monte e se il regime del margine sia applicabile; un mero affidamento formale su fattura o pagamento non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove, né può essere accolto un motivo che non individui specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso e la sua effettiva introduzione nel giudizio di merito.
- La notifica a mezzo posta è assistita da fede privilegiata quanto agli accertamenti dell'ufficio postale; l'illeggibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento o la mancata indicazione delle generalità del consegnatario non determinano, di per sé, invalidità della notifica, salvo querela di falso.
- La mancata costituzione in giudizio del destinatario di un atto ritualmente notificato non obbliga il giudice a un previo invito a nominare un difensore tecnico.
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