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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07762/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato il diniego opposto dall'Ufficio alla domanda di definizione agevolata di una lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. La lite originaria riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di una precedente procedura di definizione agevolata ex art. 45 l. n. 413/1991, con cui erano state richieste somme integrative rispetto a quelle già versate, oltre interessi e soprattassa/sanzioni. La CTR aveva ritenuto che, avendo la società già fruito di un precedente condono, non potesse accedere a un ulteriore condono, configurandosi un inammissibile "condono su condono". In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente o omessa motivazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 16 l. n. 289/2002, sostenendo che la cartella non fosse una mera liquidazione delle somme autoliquidate nella precedente dichiarazione integrativa, ma un atto impositivo autonomo, anche perché conteneva sanzioni, e dunque fosse definibile con il secondo condono.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e superasse il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non sono definibili come liti pendenti solo le controversie che attengono alla mera liquidazione, senza sanzioni, delle somme dovute in conseguenza di una precedente dichiarazione integrativa già agevolata; sono invece definibili le liti che investono un atto avente natura impositiva, come la cartella di pagamento che richieda anche sanzioni/soprattassa. Poiché nel caso concreto la cartella riguardava integrazione d'imposta, interessi e soprattassa, la controversia rientrava nell'ambito definibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame, anche sulla possibile limitazione della definizione alle sole sanzioni, secondo quanto prospettato dall'Agenzia nel controricorso.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della decisione tributaria è sufficiente se consente di comprendere le ragioni del decisum e supera il c.d. minimo costituzionale; non è richiesta una motivazione più ampia quando la ratio decidendi sia comunque intellegibile.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

    "le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 ... possono essere definite"

    La definizione agevolata si applica alle liti fiscali pendenti che abbiano ad oggetto un atto impositivo; non è esclusa in via generale la definibilità di controversie originate da precedenti procedure agevolative, se il nuovo giudizio investe un atto impositivo e non una mera liquidazione.

  • art. 16 l. n. 289/2002

    La nozione di lite pendente comprende le controversie aventi ad oggetto atti di imposizione; restano escluse le sole controversie sulla mera liquidazione delle somme dovute per effetto di una precedente dichiarazione integrativa già condonata, senza applicazione di sanzioni.

  • l. n. 413/1991, art. 45

    È richiamata come precedente procedura di definizione agevolata di cui la società si era avvalsa, ma non viene affermato alcun principio autonomo sulla sua portata applicativa.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 26

    Il termine "soprattassa" è considerato equivalente a sanzione pecuniaria.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 5

    Richiamato per confermare che la soprattassa integra una sanzione pecuniaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto per motivazione apparente o omessa motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, non assume rilievo ostativo in via automatica il fatto che la controversia derivi da una precedente procedura di condono: ciò che conta è la natura dell'atto oggetto del nuovo giudizio, che deve essere verificata in concreto.
  • Non rientrano nella nozione di lite pendente, ai fini della definizione agevolata, le sole controversie che si limitano alla mera liquidazione di somme già autoliquidate in una precedente dichiarazione integrativa agevolata, purché non siano coinvolte sanzioni.
  • Se l'atto impugnato contiene una pretesa tributaria nuova o comunque manifesta una tipica vis impositiva, anche mediante l'irrogazione di sanzioni, la controversia può essere definita come lite pendente ai sensi della normativa condonistica richiamata.
  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è apparente solo quando non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; è sufficiente una motivazione che esponga, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
  • L'espressione "soprattassa" va letta, nel sistema delle sanzioni tributarie, come equivalente a sanzione pecuniaria, con conseguente rilievo ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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