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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00458/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto in giudizio la società che aveva assistito uno di essi nella predisposizione della dichiarazione ISEE 2008, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'erronea indicazione della composizione del nucleo familiare e dall'omesso inserimento dei redditi della coniuge del dichiarante, omissione che avrebbe inciso sull'ottenimento di una borsa di studio in favore del figlio. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo, da un lato, che la documentazione sottoscritta dal dichiarante delimitasse il nucleo familiare senza includere la coniuge e, dall'altro, che non fosse attendibile la deposizione della stessa coniuge circa le indicazioni ricevute dall'operatore del CAF. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) omesso esame della circostanza che negli anni precedenti il medesimo operatore aveva compilato dichiarazioni fiscali dei coniugi, elemento che avrebbe imposto di richiedere ulteriori informazioni e che rientrerebbe negli obblighi di assistenza del CAF; 2) violazione dell'art. 246 c.p.c., assumendosi che la teste, in quanto portatrice di interesse per gli obblighi di mantenimento verso il figlio studente, non potesse essere ritenuta aprioristicamente inattendibile o comunque privata di ogni valenza dichiarativa per ragioni di incapacità a testimoniare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva valorizzato la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal dichiarante, nella quale il nucleo familiare risultava limitato al padre e al figlio, e il ricorso non spiegava perché la pregressa compilazione di dichiarazioni dei redditi avrebbe imposto ulteriori verifiche; inoltre la censura era aspecifica e fondata su una richiesta di riesame del materiale istruttorio, oltre che non rispettosa dell'art. 366, n. 6, c.p.c. quanto alla localizzazione della documentazione richiamata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione di inattendibilità della teste, basata dal giudice di merito sul suo interesse di fatto, costituisce apprezzamento istruttorio non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 246 c.p.c.

    La doglianza che invoca la norma sulle incapacità a testimoniare non può trasformarsi in una contestazione del giudizio di attendibilità del teste, che resta rimesso al giudice di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura; la loro mancata precisazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica della ragione decisoria rende il motivo inammissibile.
  • La deduzione di un vizio nella valutazione delle prove non è ammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova lettura del compendio istruttorio riservata al giudice di merito.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone di indicare in modo puntuale gli atti e i documenti richiamati, con adeguata localizzazione processuale.
  • La valutazione di attendibilità di un testimone, compiuta dal giudice di merito sulla base di un interesse di fatto emerso in causa, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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