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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12278 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava un avviso di rettifica IVA relativo al 1994, emesso dopo un processo verbale della Guardia di Finanza. L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione operazioni di vendita e acquisto non documentate, utilizzando anche le movimentazioni bancarie della società, dei soci e delle mogli dei soci. La ricorrente denunciava, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, l'omessa pronuncia sui versamenti dei soci, l'illegittimo utilizzo di elementi raccolti nell'indagine penale, l'erronea estensione della presunzione bancaria ai prelevamenti e l'uso dei conti intestati a soci e familiari senza prova della riferibilità alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato integralmente il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto valido l'appello dell'Ufficio anche se fondato sulla riproposizione delle ragioni già esposte in primo grado, ha escluso il vizio di omessa pronuncia in presenza di assorbimento implicito, ha ritenuto utilizzabili in sede tributaria gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza secondo le regole degli accertamenti fiscali e ha confermato che la presunzione bancaria riguarda sia versamenti sia prelevamenti. È stata inoltre ritenuta legittima l'analisi dei conti dei soci e dei loro familiari, considerata la ristretta compagine sociale e i rapporti familiari, in assenza di prova analitica contraria. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l'Amministrazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1

    "trasferimento alle agenzie fiscali" di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" del Ministero

    Dopo l'avvio operativo delle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi relativi ai rapporti trasferiti; il Ministero non può essere validamente convenuto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello è specifico quando consente di individuare le ragioni della contestazione e richiede il riesame della controversia; l'Ufficio può anche riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado, senza dover introdurre motivi nuovi.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 51, 52 e 63

    Le movimentazioni bancarie e gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito della verifica fiscale possono essere utilizzati per rettificare l'IVA, purché siano rispettate le regole proprie degli accertamenti tributari e le necessarie autorizzazioni.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2

    "dati" e "elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati"

    La presunzione bancaria comprende sia i versamenti sia i prelevamenti: i movimenti non giustificati possono essere imputati a operazioni imponibili, salvo prova contraria specifica e analitica del contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 7

    L'Amministrazione può acquisire e analizzare anche conti formalmente intestati a terzi, inclusi soci e familiari, quando esistano elementi sintomatici che facciano presumere la riferibilità dei movimenti all'attività societaria.

  • D.L. n. 413/1991, art. 18

    La norma, applicabile ratione temporis, ha ampliato il riferimento ai dati bancari utilizzabili negli accertamenti IVA, senza limitare la presunzione ai soli versamenti.

  • Art. 2697 c.c.

    Una volta operante la presunzione legale derivante dai movimenti bancari, grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente, movimento per movimento, che le somme sono state dichiarate oppure non riguardano operazioni imponibili.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando una questione risulta implicitamente respinta o assorbita da una decisione incompatibile con la sua accoglibilità; l'eventuale critica deve riguardare la correttezza dell'assorbimento o la motivazione.

  • Art. 220 disp. att. c.p.p.

    Le regole processuali penali relative alla raccolta della prova non rendono automaticamente inutilizzabili, nel procedimento tributario, gli elementi acquisiti durante una verifica fiscale, purché siano state rispettate le norme tributarie applicabili.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari IVA, versamenti e prelevamenti non giustificati possono essere presunti fiscalmente rilevanti; il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e specifica per ciascun movimento.
  • L'Amministrazione può esaminare i conti di soci e familiari, soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, quando vi siano rapporti familiari, importi rilevanti, incongruenze reddituali o altri elementi di collegamento con l'impresa.
  • Una spiegazione generica, come il riferimento a finanziamenti, apporti di capitale o esigenze personali, non è normalmente sufficiente: occorrono documenti e una riconciliazione analitica delle singole operazioni.
  • Gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante una verifica amministrativa possono essere utilizzati nel processo tributario anche se collegati a un'indagine penale, purché siano state rispettate le regole e le autorizzazioni previste dalla normativa fiscale.
  • Nel processo tributario l'appello può essere ammissibile anche quando ripropone le ragioni già sostenute in primo grado, se consente di comprendere la contestazione e chiede il riesame della controversia.
  • Quando il giudice considera una domanda assorbita da un'altra statuizione, non si configura automaticamente un'omessa pronuncia; la contestazione deve concentrarsi sull'erroneità dell'assorbimento o sull'insufficienza della motivazione.
  • Nei giudizi contro atti dell'Agenzia delle Entrate, occorre individuare correttamente l'ente legittimato: dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente il soggetto da convenire.

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