Sentenza del 12/06/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE - Redditometro - Rate mutuo - Squilibrio reddito - Maggior reddito - Documentazione bancaria - Sussiste - Contributo familiari - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito del contribuente applicando il redditometro, ritenendo sproporzionate rispetto al reddito dichiarato le spese sostenute, soprattutto il rimborso delle rate di due mutui. Il reddito accertato era di circa 60.000 euro, a fronte di un reddito dichiarato di circa 29.000 euro. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo di aver documentato le fonti e le modalità di pagamento delle rate e che alle spese familiari avevano contribuito anche gli altri componenti della famiglia, titolari di redditi consistenti.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata accolta. È stato ritenuto che, nell'accertamento basato sul redditometro, l'Amministrazione non possa applicare in modo rigido le metodologie proprie dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. La documentazione prodotta deve essere valutata nella sostanza e non soltanto nella forma. Inoltre, è stata considerata ragionevole la spiegazione secondo cui alle spese, comprese le rate dei mutui, avevano contribuito anche gli altri familiari conviventi o comunque appartenenti al nucleo familiare, titolari di redditi adeguati. L'accertamento fondato sul solo squilibrio tra spese e reddito dichiarato non è quindi risultato sufficiente.
Norme richiamate
Accertamento sintetico mediante redditometro
Il redditometro consente di presumere un reddito maggiore sulla base delle spese sostenute e degli elementi indicativi di capacità contributiva, ma il contribuente può dimostrare l'origine delle somme utilizzate e le concrete modalità di finanziamento delle spese.
Principio di valutazione sostanziale della documentazione del contribuente
Nell'accertamento sintetico la documentazione bancaria e gli altri elementi forniti dal contribuente devono essere esaminati nella loro effettiva sostanza probatoria, senza pretendere necessariamente la stessa formalità richiesta ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Concorso economico dei familiari alle spese
È plausibile e valutabile ai fini della prova che le spese del nucleo familiare siano state sostenute, in tutto o in parte, con i redditi degli altri componenti della famiglia, soprattutto quando questi dispongano di redditi sufficienti e tale contributo sia coerente con le circostanze concrete.
Massime di principio
- Un accertamento da redditometro non può basarsi esclusivamente sulla differenza tra spese presunte o sostenute e reddito dichiarato: l'Amministrazione deve valutare le spiegazioni e la documentazione relativa alla provenienza delle somme.
- Il contribuente può difendersi dimostrando, anche mediante documentazione bancaria e altri elementi sostanziali, che le spese sono state finanziate con risparmi, disponibilità precedenti, prestiti, disinvestimenti o contributi di familiari.
- Il pagamento di rate di mutuo non dimostra automaticamente che l'intero esborso sia stato sostenuto dal soggetto accertato; occorre considerare chi ha concretamente contribuito alle spese familiari.
- La prova del contributo dei familiari è più credibile quando è supportata da redditi adeguati, movimenti bancari coerenti e una ricostruzione temporale compatibile con i pagamenti effettuati.
- L'Amministrazione non può pretendere dal contribuente soggetto a redditometro una contabilità formalistica analoga a quella prevista per le imprese: conta la dimostrazione concreta della provenienza e dell'impiego delle risorse.
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