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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12290 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con maggiori imposte dirette, addizionale regionale, IVA e IRAP, determinati applicando gli studi di settore. La contribuente contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo che fosse fondato sul solo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi standardizzati e che la documentata esposizione debitoria verso i fornitori, insieme alla crisi dell'impresa e alle circostanze relative all'introduzione dell'euro, giustificasse lo scostamento. Con il secondo motivo lamentava inoltre l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale sulle ragioni per cui tali elementi non fossero probanti e per cui fatturato e giacenze di magazzino contrastassero la dedotta crisi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente della Commissione tributaria provinciale e confermato la pretesa fiscale. Il primo motivo è stato rigettato: la contribuente non aveva partecipato al contraddittorio preventivo, nonostante l'invito, e nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sullo scostamento dallo studio di settore. Anche le censure motivazionali non hanno avuto esito: la documentazione dei debiti verso i fornitori non dimostrava da sola le cause dei debiti né giustificava con certezza lo scostamento; la crisi aziendale risultava inoltre non comprovata, considerati l'elevato fatturato dell'anno accertato e degli anni successivi e le modeste giacenze di magazzino. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis e art. 62-sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Le disposizioni sono richiamate nel motivo di ricorso in tema di studi di settore. La decisione espone il principio secondo cui gli standard statistici non rendono automaticamente grave, precisa e concordante la presunzione per il solo scostamento: la loro applicazione va valutata nel contraddittorio e alla luce degli elementi del caso concreto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma è indicata dalla ricorrente quale base dell'accertamento analitico-induttivo contestato. La Corte risolve la censura applicando i principi sugli accertamenti standardizzati: il solo scostamento non basta in via generale, ma nel caso concreto l'assenza della contribuente al contraddittorio e l'inidoneità della controprova hanno condotto al rigetto.

  • Codice civile, art. 2697

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione all'onere della prova. La Corte precisa che l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e considerare le contestazioni, mentre il contribuente può fornire ampia controprova; nel caso esaminato, la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a giustificare lo scostamento.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati su parametri o studi di settore, lo scostamento dai ricavi standardizzati non costituisce da solo una presunzione automaticamente grave, precisa e concordante: rilevano il contraddittorio e la concreta applicabilità dello standard alla specifica attività e al periodo accertato.
  • Il contraddittorio preventivo deve essere attivato dall'Ufficio. Se il contribuente, pur ritualmente invitato, non vi partecipa, l'accertamento non diventa per ciò solo illegittimo; la mancata risposta può essere valutata dal giudice insieme agli altri elementi probatori.
  • In giudizio il contribuente può offrire controprova senza essere vincolato alle giustificazioni già prospettate in sede amministrativa, ma deve fornire elementi concretamente idonei a spiegare lo scostamento.
  • La prova di debiti o intimazioni di pagamento verso fornitori non dimostra necessariamente una crisi aziendale o la minore redditività: occorre documentare le cause e la loro effettiva incidenza sui ricavi del periodo.
  • La situazione economica va valutata nel suo insieme: fatturato elevato, andamento negli anni successivi e consistenza delle giacenze di magazzino possono essere considerati per verificare la credibilità della dedotta crisi e della controprova.

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