Sentenza del 12/06/2015 n. 12275 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
TAV contestava il diniego degli interessi per 97 giorni, dal 14 settembre al 20 dicembre 2001, periodo durante il quale l’Ufficio aveva sospeso il rimborso in attesa della fideiussione richiesta. La società sosteneva di avere diritto agli interessi anche per tale intervallo. La CTR del Lazio aveva respinto l’appello ritenendo che, poiché la garanzia era stata prodotta oltre i 15 giorni previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, gli interessi per quel periodo non fossero dovuti. In Cassazione, l’Agenzia ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso: la sentenza d’appello era stata depositata l’8 gennaio 2007 e il termine annuale per impugnarla scadeva sabato 23 febbraio 2008, mentre il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 25 febbraio 2008.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’eccezione preliminare dell’Agenzia e dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la questione degli interessi IVA. Ha stabilito che la proroga al primo giorno non festivo per i termini processuali in scadenza di sabato, prevista dall’art. 155 c.p.c., non poteva applicarsi al termine già scaduto nel 2008 per effetto della successiva L. n. 69/2009: la novella non era interpretativa né retroattiva e non incideva sugli effetti di un termine già esaurito. TAV è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 9.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di appello è stata depositata in data 8.1.2007, sicchè il termine di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., veniva a scadenza sabato 23.2.2008.
La sentenza non notificata doveva essere impugnata entro un anno dalla pubblicazione. Nel caso concreto, il termine annuale scadeva il 23 febbraio 2008 e il ricorso consegnato il 25 febbraio era tardivo.
Art. 155, commi 5 e 6, c.p.c., come modificato dalla L. n. 263/2005
Ne discende che il succitato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 5, si applica solo ai termini relativi ai procedimenti pendenti alla data dell'1.3.2006, in scadenza dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, e non anche ai termini che a tale data risultino già scaduti.
La proroga dei termini processuali in scadenza di sabato opera, secondo la ricostruzione della Corte, per i termini ancora pendenti alla data rilevante e non per quelli già scaduti prima dell’entrata in vigore della novella del 2009.
Art. 58, comma 3, L. n. 69/2009
La L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 c.p.c. (aggiunti dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f,) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006, non costituisce una norma di interpretazione autentica (Cass. 15636/2009; 27048/2014), come tale retroattiva.
La disposizione estende l’applicazione delle regole sui termini ai procedimenti pendenti alla data indicata, ma non è una norma di interpretazione autentica e non rende retroattiva la proroga per termini già scaduti.
Art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile
Ne consegue che il precetto in parola non può che essere interpretato conformemente al disposto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, ovverosia nel senso che esso dispone solo per l'avvenire, senza avere alcuna efficacia retroattiva.
In assenza di una previsione espressa contraria, la legge dispone per l’avvenire. La norma sopravvenuta non modifica gli effetti di atti processuali già compiuti né riapre termini già scaduti.
Massime di principio
- Prima di affrontare il merito, occorre verificare la tempestività dell’impugnazione: un ricorso tardivo può essere dichiarato inammissibile senza esame delle contestazioni sostanziali.
- La proroga per i termini processuali che scadono di sabato non va applicata automaticamente a un termine già scaduto prima dell’entrata in vigore della legge che la estende; in assenza di una disposizione retroattiva espressa, gli atti e i termini già esauriti restano regolati dalla disciplina allora vigente.
- Una disposizione che estende l’applicazione di una regola processuale ai procedimenti pendenti non è, per ciò solo, una norma di interpretazione autentica né comporta la riapertura di termini già scaduti.
- La decisione non stabilisce nel merito se gli interessi sul rimborso IVA fossero dovuti per il periodo di attesa della fideiussione: su tale questione resta ferma la pronuncia della CTR, perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
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