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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12265 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della L. n. 388/2000 per nuovi investimenti in aree svantaggiate. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, ritenendo che il beneficio potesse spettare anche per investimenti su beni di terzi e rappresentati da costi. L’Agenzia ha proposto due motivi, denunciando ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. l’insufficiente motivazione sulla connessione funzionale e stabile tra i beni di terzi e l’attività della società, sulla natura degli interventi e sulla novità dei beni acquistati. Con un terzo motivo ha denunciato extrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili: riguardavano in realtà questioni di diritto sui requisiti per fruire del credito d’imposta, da dedurre come violazione di legge e corredare dei relativi quesiti di diritto, non come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, le sintesi conclusive erano generiche. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese. Decisione assunta il 14 gennaio 2015 e depositata il 12 giugno 2015.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione, denunciatale ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche

    Il vizio motivazionale riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti, non gli errori nell’interpretazione o nell’applicazione della legge. Le censure dell’Agenzia, dirette a contestare i requisiti giuridici del beneficio, erano quindi formulate con il mezzo processuale sbagliato.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendone una inadeguata, illogica o contraddittoria, questa Corte, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384 c.p.c., u.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata

    Quando la decisione di merito è corretta in diritto, la Cassazione può correggerne o integrarne la motivazione senza annullarla per un difetto motivazionale relativo alla questione giuridica.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha rilevato che le sintesi conclusive richieste dalla disposizione erano generiche e prive di riferimento alla fattispecie concreta, contribuendo all’inammissibilità dei primi due motivi.

  • Art. 112 c.p.c.

    La denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettata come extrapetizione, non è stata decisa nel merito perché assorbita dal rigetto del ricorso.

  • Art. 8 della L. n. 388/2000

    La norma prevede il credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate. In questa pronuncia la Cassazione non ne definisce nel merito i requisiti applicativi: il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato per l’inammissibile formulazione delle censure.

Massime di principio

  • Per contestare una decisione che riconosce o nega un beneficio fiscale per ragioni relative ai requisiti di legge, occorre formulare una censura di violazione o falsa applicazione di legge; non è sufficiente denunciare un vizio di motivazione.
  • Il vizio di motivazione è appropriato quando si contestano l’accertamento o la valutazione di fatti decisivi, non quando si chiede alla Cassazione di rivedere l’interpretazione della norma.
  • I motivi di ricorso e le relative sintesi o conclusioni devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi e indicare in modo specifico la questione censurata; formulazioni generiche possono comportare l’inammissibilità.
  • La sentenza non stabilisce in via generale che gli investimenti su beni di terzi siano sempre agevolabili: la questione sostanziale non è stata esaminata dalla Cassazione, che ha deciso il ricorso per ragioni processuali.

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