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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12270 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la revocazione della sentenza n. 159/07/08 della CTR Campania, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato legittimo l'accertamento IRAP per il 1999. La società aveva ottenuto dalla CTR, con sentenza n. 43/08/09, la revocazione della precedente decisione e la nullità dell'accertamento, invocando il contrasto con la sentenza n. 204/33/06, passata in giudicato, che aveva stabilito che l'Ufficio non aveva provato la natura di ricavi d'impresa non fatturati delle somme rinvenute sui conti bancari. L'Agenzia ha impugnato in cassazione la decisione sulla revocazione con tre motivi: violazione dell'art. 395 c.p.c. e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992; omessa motivazione su un punto controverso e decisivo; violazione degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia: tutti e tre i motivi facevano riferimento a sentenze diverse da quelle pertinenti al giudizio, ossia alle sentenze n. 206/50/06 e n. 227/28/06 anziché alle sentenze n. 159/07/08, oggetto della revocazione, e n. 204/33/06, presupposto invocato. È stato dichiarato inammissibile anche il controricorso della società, perché richiamava un'altra sentenza (n. 471/01/08) e non quella impugnata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'inammissibilità anche del controricorso.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte non ha esaminato nel merito i presupposti della revocazione: il richiamo alla norma è stato dichiarato inammissibile perché i motivi dell'Agenzia erano riferiti a decisioni estranee al giudizio.

  • Art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia, ma la Corte non ne ha svolto un'interpretazione di merito, dichiarando inammissibile il motivo per il riferimento a sentenze diverse da quelle rilevanti.

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa agli accertamenti bancari, poiché il motivo che richiamava la norma era inammissibile per l'erroneo riferimento ad altre sentenze.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 633/1972

    La Corte non ha esaminato nel merito la disposizione, avendo dichiarato inammissibile il motivo dell'Agenzia che la invocava per il riferimento a decisioni estranee al giudizio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono identificare correttamente la decisione impugnata e gli atti o le pronunce che ne costituiscono il presupposto. Riferimenti a sentenze diverse ed estranee alla controversia possono rendere inammissibili i motivi, impedendo l'esame del merito.
  • Anche gli atti difensivi della parte resistente devono essere riferiti in modo inequivocabile al giudizio e alla decisione impugnata: nel caso concreto, l'erroneo richiamo a un'altra sentenza ha comportato l'inammissibilità del controricorso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, oltre al ricorso, risulti inammissibile anche il controricorso, secondo la valutazione del giudice sulle circostanze del caso.

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