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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06022/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2004, fondato su indagini bancarie, recuperando a tassazione somme risultanti da prelevamenti e versamenti su conti correnti del contribuente; in sede di accertamento con adesione l'importo era stato rideterminato, ma il contribuente non aveva aderito. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello principale del contribuente e rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha censurato la sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: quanto all'appello del contribuente, la CTR si era limitata ad affermare in modo apodittico che le giustificazioni dei versamenti erano 'dettagliate e probanti' senza spiegare il percorso logico valutativo; quanto all'appello dell'Ufficio, la CTR aveva respinto le doglianze sulle giustificazioni di alcuni versamenti mediante argomentazioni generiche e inconferenti, senza verificare analiticamente la riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, la motivazione del giudice di merito deve dare conto in modo analitico e specifico della verifica compiuta sulle singole movimentazioni e sulle prove offerte dal contribuente, perché il contribuente è onerato di una prova analitica idonea a dimostrare l'estraneità di ciascun versamento a fatti imponibili. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata giudicata apparente, perché meramente assertiva e non idonea a rendere percepibile l'iter logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è dedotto come nullità della sentenza, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi di questa norma.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca la motivazione o questa sia solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza strutturale della motivazione, che deve esporre il percorso logico della decisione.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede, in tema di accertamenti bancari, una presunzione legale a favore dell'erario superabile solo con prova analitica del contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Anche in materia IVA opera la presunzione legale sui movimenti bancari, superabile con prova analitica contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni legali in tema di indagini bancarie non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e quindi nulla quando il giudice si limita a formule assertive o apodittiche, senza rendere percepibile il ragionamento seguito per la decisione e senza consentire il controllo sulla sua logicità.
  • In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 attribuiscono all'erario una presunzione legale che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
  • Il contribuente che intenda superare la presunzione derivante dai movimenti bancari deve fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento o movimentazione, idonea a dimostrare l'estraneità a operazioni imponibili.
  • Al correlativo onere probatorio del contribuente corrisponde il dovere del giudice di merito di verificare in modo rigoroso la specifica efficacia dimostrativa delle prove offerte e di darne conto espressamente in sentenza per ogni singola operazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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